Analogamente a quanto già da noi svolto circa il testo unico di legge sulla riforma dello spettacolo dal vivo – da non confondere con quella oggetto del presente contributo – siamo di nuovo a intervenire con una breve «guida alla lettura» circa tale importantissima proposta di legge, oramai in fase avanzata di discussione e probabile approdo di una nuova disciplina complessiva di settore. Rispetto al diverso testo unico sullo spettacolo dal vivo, il legislatore qui si è concentrato sui profili previdenziali Enpals e giuslavoristici di settore, disegnando una disciplina generale del peculiare ambito spettacolistico. Al fine di garantire una tutela più ampia, al passo con i tempi, soprattutto a tutela di quelle categorie di lavoratori autonomi e parasubordinati che attualmente si trovano sforniti di importanti tutele.
Il testo di legge si intitola, per la precisione, «Disposizioni per la tutela professionale e previdenziale, nonché interventi di carattere sociale, in favore dei lavoratori dello spettacolo» e rappresenta l’unificazione delle precedenti proposte C. 762 Bellanova, C. 1550 Ceccacci Rubino, C. 2112 Borghesi, C. 2654 Delfino.
Da subito, al comma 1 dell’art. 1, il testo di legge precisa l’applicabilità di importanti disposizioni: dal comma 2 al comma 8 si applicano ai soli lavoratori a tempo determinato, mentre le disposizioni previste dal comma 9 al comma 13 si applicano ai soli lavoratori a tempo determinato del gruppo A (coloro, cioè, che necessitano di accantonare: 2.400 giornate lavorative per maturare la pensione Enpals, per chi è iscritto fino al 1995; 600 giornate, per chi è iscritto dal 1996). Infine, le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano alle figure professionali specifiche in essi indicate.
Entrando nel vivo, si parte dall’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti (di cui troviamo la disciplina attuale nella Legge 20 maggio 1988, n. 160), estesa a tutti i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato. Tant’è che la legge precisa nuovi requisiti (difformi da quelli vigenti per gli altri settori lavorativi) per poter domandare l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti presso l’INPS:
a) aver versato nei due anni precedenti un minimo di 78 giornate contributive previdenziali;
b) aver percepito nei due anni precedenti un reddito non superiore al doppio dei limiti reddituali personali e cumulati (stabiliti dal D. L. 12 settembre 1983, n. 463) ai fini del riconoscimento del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria;
c) non aver superato quindici giornate lavorative in cinque mesi.
L’indennità di disoccupazione, comunque, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’arco dei due anni precedenti, non superiori a 180 giornate annue, per un ammontare pari alla «retribuzione giornaliera minima prevista dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle normative vigenti».
Come detto, è l’INPS l’ente deputato, tramite la costituzione di un apposito Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori dello spettacolo, all’erogazione di tale indennità.
In seguito, viene finalmente abrogato l’anacronistico divieto di legge (per la precisione, dettato dal n. 5 dell’art. 40 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827) per cui il personale artistico, teatrale e cinematografico è escluso dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Quanto ai lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, appartenenti ai gruppi A e B dell’Enpals, la legge ne prevede l’obbligatoria indennità di chiamata.
Proseguendo, si scopre che l’assicurazione antinfortunistica (di competenza dell’INAIL) – non obbligatoria attualmente nello spettacolo, tranne che per i lavoratori dipendenti – viene estesa indistintamente a tutti i lavoratori dello spettacolo, quindi anche autonomi e parasubordinati.
Non poteva mancare la tutela della maternità: difatti viene introdotto (dal 1o giugno 2011) per le lavoratrici dello spettacolo il diritto a un’indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i tre mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto (calcolata ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). L’indennità è corrisposta, inoltre, anche alle lavoratrici dello spettacolo che all’atto del congedo per maternità risultano disoccupate da più di due mesi. Viene esteso alle lavoratrici dello spettacolo il divieto, a tre mesi dalla data presunta del parto, di occuparsi in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Si noti, proseguendo nel testo, l’importante disposizione per cui i lavoratori dello spettacolo appartenenti al gruppo A che non raggiungono i 120 contributi giornalieri (necessari, in media, per la maturazione del requisito dell’annualità di contribuzione, per un totale di 2.400 giornate contributive versate – 600 per chi è iscritto dal 1996 – in almeno 20 anni) possono versare in maniera volontaria i contributi Enpals relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. Ciò anche nel caso in cui il lavoratore abbia operato all’estero, stipulando un contratto di lavoro autonomo professionale con il committente straniero. In punta di diritto, la legge precisa difatti che in tema di distacco la normativa (per la precisione, l’art. 14-bis, par.1, del Reg. CEE 1408/71, ove si limita a 12 mesi il distacco del lavoratore all’estero, tranne che per circostanze imprevedibili si debba prorogare il periodo per terminare il lavoro) si applica anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo; a tal fine l’Enpals rilascerà ai lavoratori autonomi dello spettacolo una attestazione sulla regolarità del distacco e dell’applicazione della legislazione previdenziale nel Paese di origine.
In linea con tale ratio di favore per la discontinuità del lavoro dello spettacolo, viene sancito che ai lavoratori dello spettacolo del citato gruppo A Enpals di lavoratori a tempo determinato sono accreditati d’ufficio un numero di contributi previdenziali giornalieri pari all’ammontare dei contributi versati nell’anno, a condizione che il reddito annuale percepito dal lavoratore non superi i limiti reddituali personali e cumulati stabiliti dalla legge. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.
Sempre a favore dei lavoratori del primo gruppo Enpals, viene stabilito che qualora essi organizzino autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, allora è consentito l’inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite ma gravate, tuttavia, di adempimenti contributivi ai fini previdenziali Enpals. Il contributo è computato sul minimo contrattuale. Inoltre, ai fini del calcolo numerico delle giornate contributive necessarie alla maturazione del diritto alla pensione, le giornate di prova sono computate come giornate di lavoro a tempo pieno nel limite massimo annuale necessario per conseguire il requisito di 120 contributi giornalieri.
I requisiti minimi di contribuzione Enpals per il gruppo A sono, inoltre, conteggiabili per contribuzioni versate o accreditate anche a titolo di prosecuzione volontaria, purchè la contribuzione relativa ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo sia pari ad almeno due terzi.
Non è finita qui: i lavoratori del primo gruppo potranno cumulare anche i periodi assicurativi coincidenti al fine della maturazione dei requisiti assicurativi per il diritto alla prestazione pensionistica.
Il comma 14 dell’articolo in parola, dato che viene abbassata l’età minima necessaria per il diritto al pensionamento Enpals pari così a 47 anni per gli uomini e 45 anni per le donne, ma solo per gli appartenenti alla categoria dei tersicorei e ballerini, mentre i requisiti d’età per le altre categorie rimangono invariati.
Quanto ai massimali retributivi, sia quello imponibile che previdenziale vengono stabiliti essere di nuovo coincidenti, mentre oggi quello retributivo è di molto superiore a quello previdenziale, di fatto andando a sfavore del lavoratore.
Altra novità: tutti i contributi versati dal lavoratore dello spettacolo all’Enpals, all’INPS e alle altre gestioni previdenziali (escludendo, però, l’INPS gestione separata e le altre Casse di previdenza dei professionisti) sono dichiarati ricongiungibili ai sensi della normativa vigente in materia, tenendo conto ai fini della maturazione del diritto pensionistico dei diversi criteri di annualità presso la gestione previdenziale di provenienza.
Quanto appena visto sarà specificamente disciplinato nella sua attuazione con regolamento, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei prestatori e dei datori di lavoro del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvederà alla razionalizzazione del sistema di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo presso l’INPS e l’Enpals, nonché alla revisione dei criteri di valutazione della contribuzione attualmente in vigore, anche al fine di utilizzare eventuali avanzi di gestione per le finalità di legge.
Dal punti di vista fiscale, il Ministro dell’economia e delle finanze (sempre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, è autorizzato ad emanare uno o più decreti intesi a favorire la deducibilità fiscale delle spese sostenute per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all’alloggio, purché funzionalmente necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. La deduzione andrà riferita, entro un limite massimo stabilito, in termini percentuali al «compenso annuale fatturato», ragion per cui la disposizione va intesa applicabile ai lavoratori autonomi dotati di relativa partita IVA e, forse, per chi risulti collaboratore o dipendente di persone giuridiche (come ad es. le cooperative) dotate di partita IVA.
Infine, l’art. 1 precisa che il sistema di tutele appena visto verrà applicato ai lavoratori autonomi professionali o autonomi occasionali, anche parasubordinati, rientranti tra le categorie di lavoratori del settore dello spettacolo.
L’art. 2 della legge prevede una novità denominata «foglio di ingaggio» individuale, che dovrebbe essere stilato e sottoscritto previamente dai lavoratori e dai committenti/datori di lavoro in occasione dell’instaurazione di qualsivoglia rapporto di lavoro dello spettacolo, a tutela dei lavoratori stessi. Si vuole imporre un contratto di scrittura artistica (per la prima volta previsto dalla legge italiana), ove si indicheranno (avendo a riferimento il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore) le condizioni economiche, le mansioni, la durata dell’incarico comprensivo dell’eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. I caratteri specifici saranno regolamentati dal successivo provvedimento ministeriale menzionato all’art. 1.
L’Enpals, al fine di migliorare l’azione di verifica della corretta applicazione del foglio d’ingaggio nonché del rispetto degli obblighi fiscali, assicurativi e contributivi potrà avvalersi del personale e degli uffici della SIAE, dietro apposita convenzione tra i due enti.
Non manca una disposizione circa il lavoro minorile, per cui viene sancito che le imprese debbono espletare le pratiche di assunzione presso l’ispettorato del lavoro dove esse hanno sede. L’ispettorato del lavoro anzidetto comunicherà agli altri ispettorati territoriali, siti nei luoghi presso i quali si svolge l’attività lavorativa del minore, le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.
Ai fini del risparmio e della semplificazione, con la richiesta del certificato di agibilità Enpals – da effettuarsi unicamente con la procedura on-line già prevista dall’ente – il datore di lavoro/committente assolve contestualmente anche agli obblighi informativi (di assunzione, ma anche di modifica o cessazione del rapporto) da esperire verso il Centro per l’Impiego, tramite apposita procedura informatica.
Già presente nel diverso disegno di legge per la musica dal vivo su cui abbiamo già scritto in questa rubrica, all’art. 3 della legge qui trattata si prevede la disciplina dell’Agente di spettacolo, ovvero della figura professionale che, in forza di un contratto di mandato, rappresenta i lavoratori dello spettacolo, nei confronti di soggetti pubblici e privati, allo scopo di:
a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni di spettacolo, i luoghi, le date relative, nonché le relative condizioni normative, pratiche e finanziarie;
b) predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni di spettacolo;
c) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni di spettacolo in nome e per conto dell’artista esclusivamente sulla base di un esplicito mandato del medesimo;
d) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione di spettacolo;
e) ricevere comunicazioni, ivi compresa la corrispondenza, che riguardano le prestazioni di spettacolo e provvedere a quanto necessario per la gestione degli affari inerenti l’attività professionale dell’artista.
Successivamente si precisa che non può ricoprire tale incarico:
a) chi sia anche «produttore»;
b) un unico soggetto, né in forma singola, né in forma societaria, né attraverso compartecipazioni;
c) chi ha riportato condanne penali o che abbiano commesso illeciti disciplinari nello svolgimento della medesima attività.
Le agenzie degli artisti di spettacolo non potranno essere equiparate o assimilate alle Agenzie private di mediazione del lavoro previste dalla Legge Biagi, le quali debbono essere iscritte in apposito albo nazionale, rispettando determinati requisiti normativi.
Un’altra disposizione prescrive che l’agenzia di spettacolo sia ricompresa nelle agenzie pubbliche di cui al TULPS (Testo Unico Delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773), in conseguenza del quale è necessaria una licenza da parte della Questura per l’esercizio di tale attività.
Da segnalare anche l’innovazione dell’art. 4: l’introduzione di un
Registro dei lavoratori e degli agenti dello spettacolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato alla certificazione della professionalità dei soggetti iscritti (la cui iscrizione, comunque, è libera e non è obbligatoria).
Per potervi figurare è necessario, in alternativa:
a) il possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e privati autorizzati alla formazione artistica o professionale (ad es. si pensi a Conservatori e Accademie);
b) dimostrare l’esercizio di tali attività, tramite la contribuzione per un numero di giornate lavorative Enpals corrispondenti almeno a due annualità contributive relative al gruppo Enpals di appartenenza (es. 240 giornate versate per il gruppo A), nei quattro anni antecedenti la presentazione della domanda di iscrizione;
c) in sede di «prima applicazione», possono altresì essere iscritti coloro che presentano una domanda corredata da idonea certificazione dell’attività artistica svolta, così da documentare il merito all’iscrizione.
La presenza di questi requisiti deve essere valutata da una Commissione istituita ad hoc, di cinque membri.
Per le attività di spettacolo che sia anche «a carattere commerciale» la legge prescrive l’utilizzo esclusivo degli iscritti al predetto Registro dei lavoratori dello spettacolo, altrimenti non si potrà far valere l’esonero dalla contribuzione Enpals per attività musicali dal vivo, introdotto dal comma 188 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di cui abbiamo scritto a più riprese in questa rubrica) e si dovrà, pertanto, richiedere agibilità e versare regolarmente i contributi.
Infine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola, saranno definite le modalità di raccolta e di verifica delle richieste di iscrizione nonché di gestione del Registro anzidetto.
Anche in questo testo di legge, come il precedente già vagliato, la carne al fuoco è davvero molta, nell’ottica di una ambiziosa e meritevole riforma complessiva del settore. Tuttavia, rimandiamo ad un nostro successivo appuntamento l’analisi e discussione più approfondita del testo di legge, per metterne in luce le problematiche e le innovazioni.