Il seguente articolo è stato precedentemente pubblicato nella rubrica “Note Legali risponde” tenuta sul sito Plindo, in forma di domande specifiche degli utenti e nostre risposte. Lo ripubblichiamo qui integralmente, trovando questa forma utile per aiutare la comprensione dei nostri lettori.
Ci sono vari modi per provare che si autori (cioè titolari, proprietari) di un’opera musicale. Dal punto di vista giuridico molte sono le leggende metropolitane, quasi sempre prive di valore, come quella per es. di inviarsi una raccomandata a/r in busta sigillata. Chi vi si affida rischia di perdere solo tempo e occasioni.
Chiariamo che per poter affermare di essere autore di una determinata opera musicale è necessario provare di averla creata. Quindi si devono comprovare: 1) la paternità (per legge si presume autore chi dichiara di esserlo, anche mediante la classica “©” seguita dal nome e dall’anno di creazione); 2) la data certa di creazione, opponibile ai terzi.
Metodi che consentono di ottenere una data certa esistono e sono svariati, alla portata di tutti. Li elenchiamo di seguito:
– il deposito della partitura e del testo in SIAE, associati al consueto modello 112 di deposito dell’opera (http://www.siae.it/URP.asp?link_page=Urp_ModulisticaAutori.htm&open_menu=yes#doc); questo deposito è gratuito per gli iscritti SIAE sezione Musica, associati o mandanti che siano;
– il deposito di un supporto contenente l’opera (es. un cd con la registrazione dell’esecuzione) presso la SIAE sezione OLAF quale opera inedita ( http://www.siae.it/olaf_doi.aspc) il supporto viene sigillato in una busta e custodito presso gli archivi SIAE di Roma per 5 anni (rinnovabili); tale deposito è aperto anche ai non iscritti SIAE, con un costo (per il 2013, 65 euro per gli iscritti, 132 euro per i non iscritti); anche i notai offrono una forma di deposito e custodia simile a questa, ovviamente con tariffe più elevate;
– l’uso di marche temporali elettroniche e firme digitali su file contenenti l’opera (es. mp3 delle registrazioni); di solito tali modalità sono fornite da appositi certificatori a pagamento, sebbene esistano alcuni siti web che offrono la marcatura gratuitamente; si badi a usare correttamente e in maniera aggiornata tali strumenti, per non rischiare di invalidare la marcatura, inoltre si ricordi di impiegare i servizi di certificatori accreditati (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati/certificatori-attivi); infine ricordiamo che i gestori di tali strumenti hanno l’obbligo di conservare copia delle marche emesse (ciò che importa per poter avere la data certa) per un minimo di 20 anni;
– l’invio di una email PEC (Posta Elettronica Certificata) a un altro indirizzo email PEC, allegandovi un file contenente l’opera (es. un mp3 con la registrazione) che viene marcato temporalmente; la PEC è un servizio con cui si effettua in formato digitale quanto si svolge tradizionalmente mediante la raccomandata con ricevuta di ritorno; si badi che la PEC comprova l’invio e la ricezione via mail di un determinato documento a una certa data (e ricordandosi di salvare tutte le mail e le ricevute a comprova!), non c’entra con l’attribuzione di paternità del documento (che sarebbe meglio conseguire con una firma digitale applicata al file); i gestori hanno l’obbligo tenere copia dei certificati delle mail PEC, attualmente, solo per 30 mesi.