La legge sul diritto d’autore stabilisce che l’autore diventa titolare dei diritti d’autore nel momento stesso in cui crea l’opera (o meglio, come dice la dottrina giuridica nel momento in cui questa opera “entra nel mondo reale”), e che la collettività presume autore chi è indicato come tale nell’uso dell’opera stessa.
Il primo consiglio che si può dare a un creativo, quindi, è sempre di indicarsi come autore in ogni forma d’uso dell’opera stessa: quando la esegue dal vivo, mettendo il proprio nome sugli esemplari (spartiti, disegni, cd), quando la carica in Internet, dividendo specificatamente il contributo musicale da quello del testo (testo di, musica di…).
Non essendoci alcuna formalità costitutiva del diritto, è però prudente che l’autore si tuteli ottenendo una prova di tempo legalmente certa. Il concetto giuridico, fondamentalmente, è il seguente “se riesco a dimostrare che quell’opera era in mio possesso quel giorno a quell’ora, e nessuno riesce a dimostrare di averne avuto il possesso antecedentemente, allora è chiaro che è di mia paternità”.
Posto che il plagio-contraffazione (cioè prendere un frammento di un’opera e inserirlo nella propria, spacciandolo come di propria creazione) è un fenomeno assai raro in giurisprudenza, a causa della mancanza di originalità/novità di brevi sequenze, oramai già presenti nella storia dell’arte, il plagio-usurpazione (cioè l’appropriazione dell’intera paternità dell’opera) è sempre possibile. È pertanto assai sconsigliabile fare circolare la propria arte senza avere ottenuto prima una prova di paternità: è un po’ correre un rischio.
Per questa ragione vi presentiamo i più comuni strumenti adottati dai creativi per ottenere una prova di tempo certa, legalmente spendibile in caso di “furto” di paternità:
– Il deposito alla Sezione di appartenenza in SIAE (ad esempio per i compositori, la Sezione Musica);
– I servizi di marcatura temporale;
– Il Servizio Deposito Opere Inedite, gestito dalla sezione OLAF della SIAE.
1) Il deposito alla Sezione di appartenenza in SIAE (per i compositori di musica, la Sezione Musica);
Chi ha conferito mandato alla SIAE per la gestione del proprio repertorio usufruisce già gratuitamente di una prova di tempo legalmente certa. L’iscritto alla SIAE, come socio o mandante, deve infatti depositare tutte le proprie composizioni che sono destinate ad un uso pubblico.
Essendo la SIAE un ente pubblico, la legge le affida anche compiti di pubblica utilità, quali ad esempio la tenuta di un pubblico registro delle opere dell’ingegno. Dichiarando quindi un’opera musicale alla SIAE si ottiene già una prova di tempo legalmente certa. Per la sezione Musica, il deposito delle opere può essere effettuato in via tradizionale, consegnando a SIAE il modello 112 compilato e firmato, la partitura ed il testo del brano, oppure in via digitale attraverso i servizi online di SIAE. In quest’ultimo caso non è obbligatorio allegare la trascrizione dell’opera ma è sufficiente depositare il file audio del brano. Per chi invece desidera effettuare i depositi in maniera tradizionale, la nostra associazione offre un apposito sportello di trascrizioni opere musicali e depositi SIAE. Per maggiori informazioni sui depositi SIAE online vi invitiamo a leggere questo articolo.
2) I servizi di marcatura temporale
La marcatura temporale è un procedimento informatico che consente di associare data e ora a un file (qualunque ne sia il contenuto) in modo legalmente certo e valido. La procedura è immediata e richiede pochi minuti per essere effettuata. Negli ultimi anni, si sono diffusi in Internet moltissime società di servizi di marcatura temporale digitale, ad un costo modesto (a pacchetto o a file). Attenzione però a queste caratteristiche:
– Verificate la durata della prova e chi la conserva. La prova è rinnovabile, entro la scadenza, ma ovviamente con un’ulteriore spesa e procedura di marcatura;
– Verificate cosa succederebbe se la società che vi offre il servizio dovesse chiudere la propria attività. Potreste rischiare di ritrovarvi senza prova.
Ti ricordiamo che Note Legali ha una particolare convenzione con Proofy, che garantisce ai nostri associati marcature gratuite entro un certo limite, e i nostri uffici si occupano di seguirne la pratica (vedi qui).
3) Il Servizio Deposito Opere Inedite
La SIAE non offre solamente il «classico» deposito, riservato ai soci/mandanti, bensì anche il cd. il servizio di Deposito Opere Inedite, aperto anche ai non iscritti, per qualunque tipologia di opera. Tale servizio è gestito dalla Sezione OLAF della Siae e fornisce una prova certa temporale.
Il servizio può essere attivato anche da non iscritti/mandanti alla SIAE e consiste:
1) nella compilazione di un modulo SIAE (il mod. 350, reperibile sul sito SIAE), in cui indicare dati personali e delle opere da depositare;
2) nel deposito di una copia dell’opera (o di un insieme di opere), firmata in originale e per esteso con nome e cognome anagrafici (escludendo gli pseudonimi) da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto su ogni facciata scritta di ciascun foglio, compreso il frontespizio riportante il titolo, anche fissata su di un supporto come CD, DVD, CD-rom, ecc. (in tal caso la firma e il titolo dell’opera vanno apposti al supporto, su di un’etichetta). Si badi che il supporto può contenere più opere in una volta, in qualunque formato, dunque il musicista potrebbe depositare un solo supporto CD contenente le tracce audio (o in digitale, come nel formato .mp3) di molti pezzi, senza alcun bisogno di trascrivere nulla. Gli esemplari delle opere possono essere consegnati su carta o su supporto digitale non riscrivibile (CD-rom, DVD). Non si accettano supporti riscrivibili (come per es. chiavette USB O HARD DISK). La SIAE custodisce nei propri archivi le opere inedite depositate, chiuse in buste sigillate e rilascia al depositante un attestato con il numero di repertorio assegnato al deposito. Naturalmente SIAE non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, e non si assume responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite;
3) nell’allegazione dell’attestazione di versamento della tariffa per il servizio, pari nel 2020 a Euro 72,00 per gli associati e i mandanti, Euro 144,00 per i depositanti/autori non associati SIAE, Euro 288,00 per il deposito richiesto da persone giuridiche (società, associazioni, enti, consorzi, etc) che abbiano la disponibilità dei diritti di utilizzazione economica o da persone fisiche diverse dall’autore che da quest’ultimo abbiano acquisito i diritti di utilizzazione economica.
La procedura è interamente gestita dalla Sezione OLAF, con sede a Roma, perciò l’insieme dei predetti materiali va consegnato o spedito direttamente a quella sede, il cui recapito potete trovare sempre sul sito della Siae. Il servizio consiste, quindi, nel ricevere il materiale, sigillarlo e custodirlo in un archivio, per 5 anni, al termine dei quali il richiedente potrà, versando di nuovo la tariffa detta prima, prorogare di altri 5 anni il deposito, oppure lasciare che la Siae distrugga il plico, venendo così meno tutti gli effetti probatori. Qui il link al servizio.
È bene specificare che il tema della prova di tempo certa, cioè il tema della “tutela”, è ben diverso dal tema della gestione del diritto.
Gli strumenti legali sopra indicati sono i maggiormente diffusi e più economici attraverso i quali l’autore può ottenere una prova di paternità legalmente valida, spendibile in un giudizio di plagio. L’autore, paradossalmente, potrebbe anche fare ricorso a tutti questi strumenti, per sua maggiore serenità.
Il discorso della concessione dell’utilizzo delle proprie opere e della negoziazione e dell’eventuale dell’incasso del valore (c. d. provento da diritto d’autore) di tale utilizzo, che può essere gestita direttamente dall’autore (c.d. gestione individuale, anche attraverso licenze prestampate (es. licenze Creative Commons) o per il tramite di un mandatario (c.d. gestione collettiva), come avviene per mezzo di SIAE.
In questo senso, quindi non vi è alcuna incompatibilità tra l’ottenimento di una prova di tempo certa, ad esempio attraverso un servizio di marcatura temporale, e la scelta della gestione, individuale o collettiva, del proprio repertorio, posto che, come detto, che ha dato mandato a SIAE per la gestione del proprio repertorio ottiene già, all’atto di deposito dei brani, una prova di tempo legalmente spendibile.
Per ogni altra forma possibile di prova legale a scopo di tutela, rimando ai più approfonditi articoli di Andrea Michinelli, che esaminano l’efficacia di ogni strumento:
Le prove di paternità di un’opera musicale parte I
Le prove di paternità di un’opera musicale parte II
La PEC (Posta Elettronica Certificata): le prove di paternità di un’opera musicale – parte III