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Home Articoli

Depenalizzazione dei reati lavoristici: sanzioni economiche più pesanti e applicabili anche allo spettacolo

24 Maggio 2022
in Articoli, Lavoro - Previdenza - Fisco
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Parlare di “depenalizzazione” può far pensare ingenuamente che si possano magari correre più rischi nella commissione di certi reati… È vero che sono state eliminate o ridotte le sanzioni carcerarie possibili per determinati reati attinenti al mondo del lavoro con il nuovo D.Lgs. 8/2016 (entrato in vigore il 6 febbraio 2016), tuttavia quelle pecuniarie sono state generalmente aumentate. Perciò si dovrà fare ancor maggior attenzione a non violare la normativa in merito (precisiamo che reati erano e reati restano, salvo casi sporadici), pena il rischio di sanzioni amministrative non lievi.

Vediamo di seguito le ipotesi di maggior rilievo per il settore lavorativo dello spettacolo, rimandando anche al nostro precedente articolo in materia: tutte le disposizioni lì menzionate e non riprese nel presente articolo restano, ovviamente, con la medesima sanzione illustrata al tempo (ad es. restano intatte tutte le pesanti sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008).

Procedendo a una breve elencazione di maggiore interesse e uso nel settore dello spettacolo, possiamo identificare per alcuni reati le relative nuove sanzioni:

  1. a) Omesso versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore (come quelli exEnpals, oggi dovuti all’INPS polo dello spettacolo):

– la sanzione amministrativa varia da 10.000 a 50.000 euro, se l’importo non versato è inferiore a 10.000 euro annui;

– reclusione sino a 3 anni, assieme alla multa di 1.032 euro, se l’importo omesso supera i 10.000 euro l’anno;

– il datore di lavoro o committente non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione. 

  1. b) Somministrazione illecita di lavoro (cioè chi di fatto somministra lavoratori senza essere autorizzato secondo le procedure di legge):

– la sanzione è pari a 50 euro per ogni giornata e per ciascun lavoratore occupato, comminata al somministratore e all’utilizzatore;

– la sanzione minima non può comunque essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro. 

  1. c) Intermediazione abusiva di lavoro (anche qui, nel caso in cui si funga da intermediari tra domanda e offerta di lavoratori senza rispettare le autorizzazioni di legge):

– se il trasgressore non ha perseguito alcuno scopo di lucro, la sanzione può andare dai 5.000 ai 10.000 euro e non si configura alcun reato;

– se, invece, il trasgressore ha posto in essere l’attività con scopo di lucro, si configura la contravvenzione e si applica la pena dell’arresto sino a 6 mesi, congiuntamente all’ammenda da 1.500 a 7.500 euro.

  1. d) Ricerca, selezione e ricollocazione abusiva del personale (per chi svolge l’attività di agenzia di lavoro senza le autorizzazioni prescritte):

–  la sanzione amministrativa varia da 5.000 a 10.000 euro.

Si tenga infine conto che la normativa depenalizzante suddetta ha efficacia retroattiva, cioè si applicherà anche a reati commessi prima dell’entrata in vigore, in base al principio del maggiore favore vigente nel diritto penale.

Tags: Depenalizzazionelavororeati lavoristicisanzionisanzioni economichespettacolo
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