La vicenda che negli ultimi mesi ha avuto come oggetto il contrassegno SIAE (c.d. “bollino SIAE”), a seguito della sentenza dalla Corte di Giustizia UE nel caso Schwibbert, illustrato da Guglielmo Troiano in questa rubrica, e’ stata al centro di alcune forti critiche all’ente di viale della Letteratura.
Alcuna dottrina specializzata (si veda in particolare G. Scorza, sulle pagine di Punto Informatico) ha addirittura sostenuto che la SIAE dovrebbe rimborsare quanto incassato per l’attività svolta in materia di apposizione del bollino e rivalersi poi sul Governo Italiano per le conseguenze derivatele dalla mancata notificazione della regola tecnica all’Unione Europea. Il dibattito, di alto livello tecnico, si e’ tuttavia mostrato ai piu’ come strumentale all’ennesimo attacco alla SIAE, che crediamo sia, nella maggior parte dei casi, frutto di una mancanza di informazione di base tra i musicisti. Per evitare ulteriori confusioni desideriamo pertanto con il presente articolo fornire alcuni chiarimenti di base agli operatori del settore musicale sul valore ed il significato del bollino SIAE e sulla sua differenziazione con la licenza da diritto d’autore, chiarimenti che comunque non sottraggono al tema alcune critiche giustificate.
L’art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 (l.a.), stabilisce che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) apponga un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche’ su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere dell’ingegno tutelate destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Tale contrassegno viene apposto ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell’ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi.
In ambito musicale, che e’ sempre il campo di approfondimento e trattazione di questa nostra rubrica, dunque, il produttore fonografico che si rechi alla SIAE compie contestualmente due pratiche:
1) richiede l’autorizzazione all’utilizzo fonomeccanico dei brani musicali contenuti nel supporto fonografico (Licenza DRM2) (registrazione delle opere, stampa e distribuzione dei supporti) e ottempera al pagamento dei diritti d’autore per tale utilizzo. Tale pagamento e’ dovuto alla SIAE, in qualità di mandataria in esclusiva di autori ed editori musicali, solo nel caso in cui nel supporto fonografico vi sia almeno un’opera musicale del repertorio rappresentato dalla SIAE stessa. Diversamente esso non e’ affatto un atto dovuto;
2) richiede il contrassegno, che contestualmente al perfezionamento del contratto di licenza gli viene concesso dalla SIAE ai sensi dell’articolo 181-bis l.a. Il bollino viene attualmente rilasciato da tutte le Sedi regionali SIAE (esclusa Venezia) e dalle Filiali di Bolzano, Catania, Venezia-Mestre e Verona.
Licenza e bollino sono quindi due operazioni distinte, ma poiche’ esse avvengono contestualmente spesso nel parlare comune si confondono, erroneamente. Per esemplificare: ci puo’ essere richiesta di bollino alla SIAE senza pagamento di alcuna licenza da diritto d’autore alla SIAE stessa (per il caso in cui ad esempio si pubblichi un disco contenente esclusivamente brani non depositati in SIAE), mentre non puo’ avvenire la pubblicazione di un disco attraverso licenza DRM2 della SIAE, ma senza apposizione del bollino (vedremo poi il perche’). Mentre e’ chiaro il senso della licenza (ovvero pagare l’utilizzazione del brano agli aventi diritto a mezzo dell’ente di gestione collettiva), andiamo ora a chiarire il senso del contrassegno.
Il contrassegno SIAE ha una funzione tipicamente di autenticazione e di garanzia e permette di distinguere in maniera chiara ed immediata i prodotti originali da quelli contraffatti.
In un Paese come il nostro dove il tasso di pirateria commerciale e’ stimato in 80 milioni di dollari, costituenti il 26% del mercato (fonte IFPI Piracy Music Report 2006, p.11) con quasi 1,7 milioni di CD masterizzati e oltre 6 milioni di supporti vergini pronti per la duplicazione sequestrati all’anno (fonte FPM-2005), in particolare in Campania, regina indiscussa della contraffazione, tale contrassegno si giustifica come forma di tutela del mercato stesso e dei suoi operatori.
Il contrassegno ha la funzione di tutelare:
1) Gli autori e gli editori musicali delle opere musicali contenute nel supporto fonografico, i quali possono attraverso la SIAE verificare in maniera certa la tiratura del supporto e quindi il pagamento del diritto d’autore per l’utilizzazione fonomeccanica delle opere di cui sono titolari. A ogni supporto venduto senza bollino corrisponderà probabilmente una utilizzazione non autorizzata dai titolari dei diritti o a questi non retribuita. L’assenza del contrassegno costituisce quindi una sostanziale valenza indiziaria della illecita riproduzione (v. Cass. Pen. Sez. III, nn.13810, 13816 e 13853, depositate il 2 aprile 2008, sulle conseguenze della cosiddetta sentenza Schwibbert – Corte di Giustizia delle Comunità europee, sezione III, 8 novembre 2007). Come ha di recente ribadito la SIAE, “la presenza del contrassegno e’, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che e’ stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate”. L’eventuale status di associato alla SIAE dell’avente diritto e’ ininfluente, giacche’ anche i titolari dei diritti d’autore che non abbiano conferito mandato alla SIAE per la negoziazione e raccolta dei compensi derivanti dall’utilizzazione del proprio repertorio possono verificare la tiratura dei supporti fonografici stampati contenenti i loro brani attraverso gli uffici SIAE, per poi richiedere individualmente il pagamento del diritto d’autore dovuto. Alla SIAE e’ infatti attribuita per legge la vigilanza sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto e sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l’emissione e l’utilizzazione in qualsiasi forma di tali supporti.
2) Il produttore fonografico del prodotto musicale, che puo’ cosi’ ottenere una tutela dalla concorrenza sleale messa in atto dai produttori “pirati”, i quali ricavano illecitamente denaro dal commercio del medesimo fonogramma senza averne avuto la preventiva autorizzazione e senza averne sostenuto gli ingenti investimenti.
3) I consumatori, che grazie facendo affidamento sul contrassegno possono distinguere immediatamente e con maggiore certezza i prodotti originali da quelli contraffatti, evitando sgradite sorprese relative alla qualità o al contenuto del prodotto acquistato. Si ricorda peraltro che ai sensi dell’art. 174-ter l.a., l’acquisto di supporti fonografici non conformi alla l.a. (per es.: non recanti il bollino SIAE) e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 154 euro e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa e’ aumentata sino a 1032,00 euro ed il fatto e’ punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o piu’ giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o piu’ periodici specializzati nel settore dello spettacolo. Si aggiungano poi le recenti sanzioni introdotte dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.s. m. e i., che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.
4) Il generale interesse della collettività a garantire la difesa dei diritti di proprietà intellettuale, riconosciuti sia come incentivo alla creazione di opere dell’ingegno ed alla diffusione di cultura, che come retribuzione per l’attività creativa svolta o per l’investimento economico effettuato.
5) Lo Stato, in quanto la commercializzazione di prodotti fonografici “pirata” comporta ampia evasione fiscale in tutte le fasi della catena produttiva e spesso rappresenta una fonte di finanziamento alternativo della criminalità organizzata.
Mentre e’ capitato che il precedente contrassegno (bianco, con bordo rosso, su carta), fosse a sua volta oggetto di contraffazione, oggi il contrassegno ha assunto caratteristiche peculiari che lo rendono di difficile contraffazione e certa identificazione: non e’ removibile, grazie ai tagli ondulati antirimozione e, una volta applicato, non puo’ essere rimosso, se non rendendolo inutilizzabile; e’ metallizzato, percio’ non fotocopiabile ne’ scannerizzabile, e contiene elementi anticontraffazione non rilevabili a vista (microscritte di colore giallo oro su tutto il campo del bollino con scritta Società Italiana degli Autori ed Editori Roma); il bollino ha un trattamento laser riflettente; il logo SIAE e’ stampato con un particolare inchiostro termoreagente; il bollino contiene poi molteplici informazioni: un codice crittografato, il tipo di utilizzazione o commercializzazione consentita, il titolo del supporto, il nome dell’etichetta discografica, il tipo di supporto, la sigla e il numero di catalogo del supporto, la ragione sociale del produttore fonografico, una numerazione generale progressiva di lavorazione e una di carico.
Il contrassegno SIAE viene applicato sulla confezione del supporto, in modo da essere visibile e da non poter essere rimosso o trasferito su un altro supporto. Segnaliamo come i consumatori piu’ esigenti e affezionati al prodotto fonografico “tangibile”, lamentano che talvolta il bollino viene apposto in modo invasivo, andando a coprire alcune essenziali parti informative del supporto (come la track list) o “deturpandone” la grafica di copertina, problema che seppur fastidioso, ci sembra meramente dovuto alla scelta nell’apposizione del bollino da parte del titolare della licenza DRM2 o del fabbricante dei supporti e quindi di facile soluzione.
La funzione del contrassegno e’ quindi indubbiamente utile.
Certo, appare peculiare che il contrassegno rappresenti una scelta quasi esclusivamente italiana (oltre a Portogallo e Romania): ci si chiede se relativamente alla tutela dei prodotti musicali distribuiti su supporto fisico gli interessi sopraelencati potrebbero essere tutelati allo stesso modo o, addirittura in modo ancor piu’ efficace, senza la disciplina del contrassegno da taluni considerato un mezzo antiquato. Per rispondere adeguatamente a tale domanda, si dovrebbero non solo studiare in dettaglio le soluzioni tecniche adottate da altri Paesi, ma anche inquadrare tali soluzioni nell’ambito della cultura al rispetto del diritto d’autore espressa dalla collettività , del sistema giuridico di diritto d’autore e dei meccanismi di gestione collettiva esistenti, dell’attività di repressione e controllo svolte in vario modo e titolo.
Nel contesto di un Paese ad alto tasso di pirateria, il contrassegno ci pare necessario a contribuire in maniera sostanziale alla lotta alla “pirateria commerciale” (consigliamo di consultare il notiziario sull’attività antipirateria della SIAE, per comprendere l’attività di repressione del fenomeno che arreca notevoli danni a tutta l’industria culturale e consigliamo di utilizzare il numero antipirateria 06/59902899 per eventuali segnalazioni), piuttosto che rappresentare un ostacolo alla commercializzazione dei supporti o una ingiustificata “gabella”.
Il costo di ciascun “bollino” e’ tutto sommato esiguo: si tratta di 0,0310 euro iva inclusa per i supporti destinati alla vendita e di 0,0181 iva inclusa per i supporti distribuiti gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato (quote ed oneri stabiliti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2001). Tale somma va a compensare le spese sostenute dalla SIAE per tutta l’attività svolta in materia di apposizione del contrassegno, ivi inclusa l’attività ispettiva e di gestione amministrativa ed informatica dei dati e non va quindi a finire nelle tasche degli aventi diritto.
Per una tiratura di 1000 copie interamente destinate alla vendita (tipica di alcune piccole produzioni, per esempio) la spesa in bollini e’ di 31 euro iva inclusa. Per 100 copie omaggio invece la spesa e’ di 1,81 euro iva inclusa. Una somma tutto sommato esigua per il produttore fonografico, a fronte del quale si puo’ ottenere una generale tutela della propria attività .
Vi e’ tuttavia chi ritiene tale adempimento eccessivamente gravoso o oneroso (poniamo il caso esemplificativo di chi, cantautore, produca in proprio il supporto fonografico e lo commercializzi esclusivamente in forma diretta ad esempio vendendolo ai propri concerti) in quanto l’apposizione del contrassegno (ed il pagamento del suo costo alla SIAE) rappresenta difatti un obbligo ex lege e non invece un onore o una facoltà posta a carico dei produttori fonografici o degli aventi diritto che vogliano ottenere una maggiore tutela. De iure condito, in tale caso o in casi analoghi, potrebbe essere ipotizzabile prevedere una eccezione tassativa per tali soggetti, eccezione che dovrebbe comunque essere prevista a livello legislativo, cosi’ come avviene nel caso dei supporti contenenti programmi per elaboratori a talune condizioni (art. 181-bis, co. 4 l.a.).
La tutela di tali interessi particolari, seppure legittimi, non ci sembra tuttavia un motivo sufficiente per sostenere una totale abrogazione dell’obbligo di apposizione, almeno fino a quando non verranno ideate soluzioni alternative migliorative, in quanto i generali interessi di tutela del mercato e dei soggetti sopra elencati meritano maggiore attenzione, posto che anche chi e’ costretto ad apporre controvoglia il bollino, pagandone le esigue spese, ottiene la stessa tutela che vorrebbe risparmiarsi.
Vero e’ che, da un punto di vista strettamente giuridico, ci si trova ad oggi in una situazione di particolare stallo.
La giurisprudenza ha infatti evidenziato come, fino a quando il Governo italiano non comunicherà alla Commissione della Comunità Europea l’utilizzo dell’apposizione del contrassegno come “regola tecnica” e questa non verrà dalla stessa approvata (la procedura prevista dalla Direttiva 83/189/CEE, codificata con la Direttiva 98/34/EC e’ complicata e potrebbe richiedere tempi anche lunghi), i privati non incorrano in sanzioni penali per mancata apposizione del contrassegno sui “compact discs” (principio generale estendibili ai supporti di ogni specie).
Cio’ nonostante la SIAE allo sportello, di fatto, continua a non concedere licenze DRM2 senza che abbiano luogo regolarmente anche le pratiche per il bollino, richiedendo quindi il pagamento del medesimo. Si valuti bene se i pochi euro spesi per il contrassegno, a tutela di interessi generali, valgano eventuali azioni di rimborso o causino maggior danno ad un settore, quello fonografico, già in difficoltà .
Nel frattempo, a sola tutela di interessi diffusi, valuti la SIAE di inserire come obbligazione contrattuale e come condizione necessaria per ottenere il rilascio della licenza da diritto d’autore l’obbligo di apposizione del bollino nei confronti dei produttori fonografici attraverso una apposita clausola contrattuale nelle “condizioni di licenza per la riproduzione di opere del repertorio della SIAE su supporti fonografici destinati alla distribuzione al pubblico per l’uso privato, anche in abbinamento editoriale, alla distribuzione per l’uso in juke box” (Licenza DRM2), in luogo di quella prevista dall’art. 7.