Nella notte del 17 marzo 2020 è stato varato dal Governo il Decreto 18/2020 “Cura Italia” che va a introdurre alcune indennità di sostegno per tutti i soggetti le cui attività professionali stiano subendo perdite economiche a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il Decreto assume importanza ai nostri fini anche e soprattutto perché individua un sostegno specifico per il settore dello spettacolo.
In questo articolo andremo a illustrare quali sono al momento i provvedimenti contenuti nel Decreto che riguardano direttamente forme di sostegno per gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori e più in generale i lavoratori dello spettacolo, e quali sono i requisiti per beneficiarne, con riserva di costante aggiornamento.
Articolo 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo
Innanzitutto con l’art. 89 – Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo – vengono istituiti due Fondi speciali, il primo di 80 milioni di euro (per la parte corrente) mentre il secondo di 50 milioni di euro (in conto capitale) per un ammontare complessivo di 130 milioni di euro destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. Le capienze del “Fondo emergenze” sono state ricavate in parte dal FUS (Fondo Unico dello Spettacolo), in parte rimodulando le risorse del Fondo di sviluppo e coesione relativo al “Piano cultura e turismo 2020” e in parte con l’emissione di Titoli di Stato.
Potranno avere accesso a questo Fondo non solo gli autori e gli artisti interpreti ed esecutori ma anche le imprese che operano nello spettacolo. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse saranno rese pubbliche solamente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Cura Italia”. Questo vuol dire che massimo il 16 giugno 2020 (a norma dell’art. 77 della Costituzione infatti il Decreto Legge perde efficacia se non viene convertito in Legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione) sapremo da chi saranno gestite queste risorse e con che requisiti minimi sarà possibile accedervi.
Articolo 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura
Il secondo intervento a sostegno della categoria è introdotto nell’art. 90 – Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura. La misura è stata studiata di concerto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le realtà più rappresentative del settore musicale, in particolar modo SIAE che ha deciso di destinare il 10% dell’ammontare totale della copia privata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore (questi ultimi sono i mandatari SIAE). Questo significa che per l’anno 2020, la quota di copia privata che negli scorsi anni è stata gestita da Siae per conto del Ministero e impiegata per i bandi “Per chi crea” (prima S’Illumina) sarà destinata alle misure previste da questo articolo. I requisiti per l’accesso al beneficio, tra cui verrà preso in considerazione anche il reddito dei destinatari, verranno stabiliti anche qui con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Cura Italia” (e quindi sempre entro il 16 giugno 2020). Nel 2019 la suddetta quota ammontava a 12 milioni di euro, anche per il 2020 la cifra dovrebbe essere in linea con quella dell’anno precedente.
Articolo 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo
Veniamo ora all’intervento mirato per i lavoratori dello spettacolo e soprattutto già operativo, ossia quello previsto dall’art. 38 – Indennità lavoratori dello spettacolo. Viene introdotta per il mese di marzo 2020 (quindi non una tantum come previsto inizialmente ma sarà riproposta anche nei prossimi mesi) un’indennità di 600 euro, esenti da imposizione fiscale, in favore dei lavoratori dello spettacolo che rispettino i seguenti requisiti al momento dell’entrata in vigore del decreto:
– essere lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (ossia InpsExEnpals)
– non essere titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente
– avere almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo
– da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro.
Non è richiesto come requisito essere titolarti di una partita IVA.
Sarà l’INPS a erogare l’indennità prevista su richiesta, per un ammontare complessivo di 48,6 mln di euro. Alla data in cui scriviamo (25 marzo 2020) non conosciamo ancora la procedura attraverso cui fare domanda anche se il Presidente dell’Inps Tridico ha specificato che verrà comunicata la prossima settimana e ha tranquillizzato gli utenti specificando che non si tratterà di un click day e che non sarà necessario il pin dispositivo inviato per posta ma verrà attivata sul sito dell’Istituto una “procedura con un Pin semplificato”. Ciò che al momento sappiamo dunque è che bisognerà collegarsi al sito INPS, accedere con le proprie credenziali e cercare “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, in seguito selezionare il servizio “Indennità COVID-19 – invio domanda”. Attendiamo la prossima settimana per dirvi di più.
Aggiornamento al 27 marzo 2020 – Con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020 e successivi aggiornamenti l’Inps ha comunicato che da mercoledì 1 aprile sarà possibile fare domanda per accedere al bonus previsto per i lavoratori dello spettacolo (come per altre categorie); ha inoltre fornito indicazioni sia sulla modalità semplificata di invio on line delle domande sia in merito alla nuova procedura di emissione del Pin dispositivo tramite riconoscimento a distanza.
La modalità semplificata consentirà ai richiedenti di inviare le specifiche domande previo inserimento della sola prima parte del Pin mentre, in caso ne foste sprovvisti, la nuova procedura di emissione dello stesso (che verrà resa nota in un altro messaggio) consentirà di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo Pin con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale. Qui il messaggio a cura dell’Inps.
Articolo 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
Pare utile fare qui un breve riferimento all’art 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – del D.L. che prevede l’indennità di 600 euro anche a favore dei professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS e dei lavoratori co.co.co. con rapporto attivo sempre al 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Questi soggetti non devono essere titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (come ad esempio quelle degli ordini professionali). Se dunque non rientraste nelle precedenti previsioni, potreste forse rientrare in questa, le misure non sono cumulative infatti, questo significa che un lavoratore che è iscritto sia all’InpsExEnpals che alla gestione separata, può chiedere solo i 600 euro previsti per i lavoratori dello spettacolo e non quelli per le altre partite iva.
Articolo 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga
Inoltre ricordiamo che tutte le disposizioni sin qui elencate riguardano i lavoratori autonomi e non quelli dipendenti, per i quali invece l’art. 22 – Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga – ha esteso la cassa integrazione in deroga a tutti i lavoratori sia della cultura che del terzo settore. Spetta ai soli lavoratori dipendenti con un contratto in corso, per un massimo di nove settimane, in caso di scadenza contrattuale il trattamento finirà alla data di scadenza del contratto di scrittura. La misura deve essere richiesta dall’impresa dopo che la regione ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL). Potrà essere applicata in tutte le aziende che non applicano altre forme di tutela.
Per quanto di questo DL possano evidenziarsi limiti e casistiche non prese adeguatamente in considerazione (come i lavoratori intermittenti) ha certamente il pregio di prevedere misure urgenti e specifiche anche per il nostro settore, molto spesso ignorato. Inoltre, si tratta solamente del primo decreto di una serie di provvedimenti che vedranno la luce, certamente in modo più sistematico nei prossimi mesi. Il Ministro dell’Economia Gualtieri infatti rassicura che le misure stanziate sono adeguate ad assicurare il beneficio a tutta la platea dei lavoratori autonomi, sia confidando sul fatto che faranno richiesta solamente i soggetti davvero bisognosi sia grazie a un meccanismo di vasi comunicanti tra i diversi fondi istituiti.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente sulle novità in merito alle procedure di richiesta dei benefici e su tutte le misure che nelle prossime settimane verranno assunte dallo Stato per il sostegno del nostro settore.
Avv. Emanuela Teodora Russo