A volte capita, nel discutere e analizzare i vari aspetti previdenziali dello spettacolo, di voler sapere con certezza quali sanzioni possono essere irrogate in caso di inadempimento ai vari precetti. La disciplina in merito è stata modificata più volte a seguito dell’emanazione del DLCPS n. 708 del 1947, che istituiva e regolamentava originariamente l’attività dell’ente di previdenza dello spettacolo.
Ricordiamo, a premessa di ogni analisi, che qualsivoglia sanzione verrà comminata esclusivamente a chi figuri come impresa organizzatrice. Essa dovrà peritarsi di verificare la regolarità di quanto fornitogli e comunicatogli dal lavoratore: qualora ne ravvisi irregolarità o mancanze non dovrà lasciar esibire il lavoratore. In caso contrario sarà l’organizzatore l’unico responsabile, ai sensi delle norme punitive applicate alle prestazioni previdenziali. Un caso in cui il lavoratore stesso sarà responsabile di irregolarità o mancanze è quello del lavoratore autonomo esercente attività musicale, che deve provvedere autonomamente a tutti gli adempimenti previdenziali e ne è quindi il solo responsabile. Sussisterà però sempre una culpa in vigilando dell’organizzatore (secondo l’art. 2049 cod.civ.), che potrà portare al sanzionamento sia del lavoratore che dell’organizzatore.
Facciamo presente che titolati a svolgere funzioni ispettive nel settore dello spettacolo sono diversi soggetti: certamente il personale di vigilanza Enpals ma anche dell’INPS, dell’INAIL, il Servizio Ispezione Lavoro (SIL) delle Direzioni Provinciali del lavoro, gli accertatori SIAE (in virtù di una convenzione in vigore dal 2000), ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza) nonchè i funzionari ispettivi dell’Agenzia delle Entrate. In particolare si tenga conto che l’attività di vigilanza dei gestori di assicurazioni sociali come l’Enpals è volta solo all’accertamento di quanto relativo a obblighi contributivi e previdenziali, dunque non possono contestare contravvenzioni o reati come invece possono fare gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli altri soggetti citati.
Sempre a titolo di premessa, chiariamo che le sanzioni di qualsivoglia natura non sostituiscono l’adempimento contributivo, quindi in caso di mancato o irregolare versamento di contributi si dovrà versare una somma pari alle sanzioni applicabili più l’ammontare dei contributi come dovuti per legge, tanto per la quota a carico del datore quanto per quella eventualmente a carico dell’iscritto. La destinazione delle somme incassate sarà diversa: solo quelle dovute a titolo di contributi andranno a costituire il fondo pensionistico del lavoratore.
È importante far presenti le sanzioni comminate alle omissioni riguardanti il collocamento nello spettacolo, aspetto di solito molto trascurato nella prassi. Il riferimento va cercato nel D.Lgs. n. 276/2003, che prevede all’art. 19 comma 3, “la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato”. Pertanto le omissioni in materia si presentavano di una certa entità. Tuttavia oggi non si può più fare riferimento alla Lista Unica Nazionale del Collocamento dello Spettacolo e alla procedura di iscrizione dei soggetti previsti dalla legge, alla richiesta del nulla-osta da parte del datore di lavoro in occasione di ogni incarico di lavoro, ecc. Questo perché è recente l’abrogazione della Lista Unica e del Collocamento dello Spettacolo (in virtù di un originario disposto della Legge finanziaria del 2007 e di un Decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre 2007) e dei citati adempimenti, sostituiti dalla comunicazione pluriefficace di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro ai Centri per l’Impiego, comunicazione che ha pieno effetto anche nei confronti dell’Enpals (come riconosciuto dalla circolare n. 17 del 2007). Le sanzioni sono sempre le medesime, quelle citate prima dal D.Lgs. n. 276/2003. In più si consideri che si può essere ammessi “al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l’adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione”.
Come vedremo, molte sanzioni originariamente previste all’atto di istituzione dell’ente nel 1947 oggi sono state modificate, perciò giova illustrare quali di queste sembrino ancora vigenti e applicabili.
Secondo l’art. 16 del DLCPS n. 708/47 “Le imprese sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli i libri paga e di matricola e non possono rifiutarsi agli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari. Le imprese che rifiutino agli incaricati del controllo di prendere visione delle registrazioni e dei documenti di lavoro sono punite con sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000”, quindi da euro 51 a euro 516.
All’art. 15 del medesimo DLCPS si dettano le sanzioni in caso di irregolarità relative al libretto personale rilasciato dall’Enpals al lavoratore: “le registrazioni di competenza dell’impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l’iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta. In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l’impresa è punita con la sanzione amministrativa non superiore a euro 1032 salvo che il fatto non costituisca reato più grave”. Negli altri settori lavorativi il libretto di lavoro è oramai scomparso, mentre nel settore dello spettacolo continua a essere obbligatorio.
L’Enpals è in seguito intervenuto con propria circolare n. 10 del 2007, avente per oggetto “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero di cui all’art. 36-bis, comma 7, D.L. n. 223/2006, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. n. 248/2006”. Nella circolare si recepiscono gli orientamenti ministeriali, indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dell’art. 36-bis, comma 7, del D.L. n. 223/2006, che ha riformulato il sistema sanzionatorio previsto per l’impiego di lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria. La disposizione riguarda qualunque tipo di rapporto di lavoro (autonomo, subordinato, ecc.), le sanzioni previste sono invece distinguibili in due rami distinti: sanzioni amministrative e sanzioni civili. Le prime corrispondono alla violazione di un precetto, posto a tutela di interessi pubblici di specifica attribuzione alla Pubblica Amministrazione, le seconde fanno riferimento a somme aggiuntive, che maturano in relazione al ritardo nel versamento e la cui misura percentuale, in rapporto al capitale non versato, cambia in relazione alla tipologia di omissione.
Riguardo alle sanzioni amministrative, l’art. 36-bis ha riformulato la cd. maxisanzione prevista per il lavoro “nero” come imposta dal D.L. n. 12/2002, prevedendo che: “ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo”.
In applicazione della citata previsione normativa, qualora sia accertato l’impiego di lavoratori “in nero” (non documentati o comunicati agli enti appositi come per legge) , il datore di lavoro inadempiente andrà incontro – in aggiunta agli altri provvedimenti di carattere sanzionatorio previsti dalla legge nei casi di utilizzo di lavoratori irregolari – all’assoggettamento ad una sanzione amministrativa come anzidetta. Non si dimentichi poi che l’omessa comunicazione di sospensione, variazione o cessazione degli obblighi assicurativi entro 30 giorni dall’evento (ad es., si era richiesta l’agibilità per un concerto di cui sono in seguito cambiati gli artisti esecutori e il compenso) comporta una sanzione amministrativa ulteriore di 125 euro per ciascuna comunicazione, secondo la l. 296 del 2006 (fino al 31 dicembre 2006 la sanzione era stabilita in soli 25 euro).
Ulteriore innovazione concerne la competenza all’irrogazione, irrogazione che non spetta come in precedenza all’Agenzia delle Entrate bensì alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, che provvederà successivamente ad emettere l’eventuale ordinanza d’ingiunzione o di archiviazione. Rimangono, invece, confermate le competenze degli organi preposti ai controlli in materia fiscale contributiva e del lavoro, riguardo la constatazione delle violazioni (come da D.L. n. 12/2002). Pertanto, gli ispettori di vigilanza dell’Enpals che rilevano l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, saranno tenuti a trasmettere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente il relativo verbale di accertamento. Il verbale (cd. processo verbale di illecito amministrativo) viene redatto a seguito dell’accertamento ispettivo, durante il quale vengono rilevate le violazioni non connesse all’omesso o ritardato versamento dei contributi: l’ispettore contesta immediatamente le violazioni o le notifica al trasgressore entro 90 giorni (360 giorni se il destinatario risiede all’estero). Si ricordi che l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue nel caso in cui sia stata omessa la notificazione al trasgressore nel termine prescritto.
In riferimento alla sanzione proporzionale che prevede un importo minimo e massimo (da 1.500 euro a 12.000 euro), la circolare sottolinea che trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981 relative al pagamento in misura ridotta, “pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”. Non sarà possibile invece applicare il pagamento in misura ridotta per l’importo in misura fissa di 150 euro, in quanto lo stesso costituisce una semplice maggiorazione della sanzione edittale. Qualora sia trascorso il termine di 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario che ha accertato la violazione è tenuto a compilare il rapporto corredato dalla prova della eseguita contestazione o notificazione e ad inviarlo all’Ispettorato del Lavoro, il quale provvederà all’emissione dell’ordinanza di ingiunzione (tranne che nei casi in cui si tratta di violazioni consistenti nell’evasione contributiva in cui il rapporto è trasmesso al Dirigente della Sede ENPALS territorialmente competente). Tra la notifica della violazione e la redazione del rapporto l’interessato può presentare, entro 30 giorni dalla notifica, memorie difensive e chiedere di essere ascoltato personalmente dal Dirigente della Sede territorialmente competente. La Sede interpellata, valutati gli scritti difensivi e le eventuali argomentazioni esposte verbalmente dal trasgressore, comunicherà, nella veste dirigenziale, all’interessato la decisione assunta. Avverso il provvedimento è ammesso, entro 30 giorni, il ricorso gerarchico al Direttore Generale dell’Enpals.
In presenza di una condotta punibile con la sanzione amministrativa in questione non è ammesso il ricorso all’istituto della diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Tale istituto consente, in altri casi (come ad es. per l’omessa comunicazione al Centro per l’Impiego dell’avvenuta assunzione), di diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle irregolarità ritenute sanabili, in quanto semplici omissioni documentali, fissando di conseguenza un termine. In caso di relativa ottemperanza del datore è sufficiente il pagamento dell’importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge, ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, estinguendo così il procedimento sanzionatorio.
Le sanzioni civili fanno riferimento ai profili contributivi, prevedendo che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun soggetto (lavoratore dipendente, parasubordinato o autonomo) per il quale sia accertata l’irregolare costituzione del rapporto di lavoro, “non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata”.
La determinazione delle sanzioni civili connesse al versamento dei contributi e premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali andrà effettuata in base al regime sanzionatorio di cui all’art. 116 della legge finanziaria del 2001 (Legge 23 dicembre 2000, n. 388). Tale articolo al comma 8 prevede che:
“a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi [cd. omissione contributiva], il cui ammontare e’ rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge [tale sanzione si applica anche nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori]; tale sanzione corrisponde oggi al tasso del 9,5%: 5,5% più il Tasso Ufficiale di Riferimento al 4%;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate [cd. evasione contributiva], al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.
Nei casi in cui la quantificazione della sanzione civile – riferita al singolo lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria – risulti inferiore all’importo di euro 3.000, l’ispettore di vigilanza dovrà addebitare, comunque, l’importo di euro 3.000. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza che il datore abbia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, questi sarà tenuto al versamento supplementare di interessi di mora al tasso determinato con Decreto del Ministero delle Finanze (attualmente dell’ 8,4% annuo).
Posto che la sanzione civile nell’importo minimo di euro 3000 è connessa all’omesso versamento dei contributi e premi, troverà applicazione “nelle ipotesi in cui sia scaduto il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell’accertamento” e non prima della scadenza del termine (come già specificato nella circolare Enpals n. 29 del 2006).
Discorso a parte meritano i datori di lavoro che risultino non in regola con gli obblighi contributivi previdenziali Enpals. Qualora ciò avvenga, l’Enpals, sulla base di una verifica interna al momento della richiesta dell’agibilità, non rilascerà il certificato di agibilità eventualmente richiesto e necessario per l’esibizione di spettacolo, fino alla regolarizzazione della posizione. Come si intuisce, la disposizione impedisce di fatto, ai soggetti che risultino irregolari secondo l’ente, di tenere – in regola – attività di spettacolo (che necessitino del certificato): una sanzione piuttosto gravosa di blocco legale dell’attività. Proprio a tale proposito, visto che in precedenza anche la semplice pendenza di un contenzioso poteva portare a questo risultato (possibilità di una iniquità per alcuni addirittura anticostituzionale) la circolare Enpals n. 16 del 2007 ha previsto un temperamento: “l’accertamento, da parte dell’Ente, di debiti contributivi che risultino, sulla base delle procedure operative in essere, in stato di contenzioso in sede amministrativa, non manifestamente infondato, ovvero giudiziale” non potrà considerarsi una irregolarità contributiva sino all’esito definitivo del contenzioso.
Da ultimo non si dimentichi che il comportamento tenuto può sempre integrare un reato penale, previsto dal codice penale come tale e dunque soggetto a sanzioni anche detentive. Si può ipotizzare, a titolo esemplificativo, che una falsa dichiarazione possa presentare i requisiti della truffa, punita dall’art. 640 cod. pen. con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 1032. Ancora, l’art. 116, comma 19, della l. 388 del 2000 prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni [salvo che il fatto non costituisca più grave reato] quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2582 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti”.
Una considerazione a parte meritano le sanzioni riguardanti l’irregolarità o il mancato versamento dei contributi previdenziali a favore dei cantanti prestanti la loro opera in sala di incisione, come sancito dal D.M. del 29 dicembre 2003 e dalla circolare Enpals di recepimento n. 5 del 2008.
Siccome la circolare impone la messa in regola delle posizioni contributive a partire dal 2004, prevede di conseguenza un regime di sole sanzioni civili ridotte per la regolarizzazione dei periodi pregressi, motivato dalla “novità o complessità di obblighi o adempimenti contributivi che traggono origine dall’applicazione di innovazioni normative caratterizzate da profili di incertezza interpretativa, le cui disposizioni attuative siano state emanate successivamente alla data di entrata in vigore dei predetti obblighi o adempimenti”. Si stabilisce nella circolare n. 5, esclusivamente in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine fissato dalla circolare (prorogato mentre scriviamo al 16 ottobre 2008 dalla circolare n. 12/2008), che “le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, saranno ridotte alla misura degli interessi legali vigente alla data della regolarizzazione”, calcolate con riferimento ad ogni singolo mese di competenza ed alla data di effettivo versamento. Il saggio degli interessi legali è stabilito dall’art. 1284 del codice civile e viene periodicamente aggiornato: al momento attuale è del 3%. La circolare Enpals n. 5 fornisce una pratica formula di computo e una serie di tabelle che aiutano a calcolare l’ammontare delle sanzioni civili eventualmente dovute.
Al di fuori dei casi di regolarizzazione dei periodi pregressi, varrà invece l’insieme di sanzioni visto sopra.