Tornando nel mare magnum di adempimenti Enpals, non possiamo trascurare un argomento che sovente dimostra di essere poco chiaro non solo agli artisti ma anche ad alcuni professionisti del settore. Parliamo delle esenzioni Enpals e delle agibilità Enpals a titolo gratuito. Non vanno assolutamente confuse con un altro argomento, assai simile ma diverso nelle sue specificazioni, ovvero l’esenzione di agibilità Enpals per musicisti dilettanti, introdotta con il famoso Comma 188 della Legge Finanziaria del 2007 anni fa e oggetto già di alcuni nostri interventi, tutt’ora validi.
Per capire meglio, riassumiamo per grandissime linee il percorso che il musicista deve effettuare per poter suonare dal vivo in regola con l’Enpals: il lavoratore – come lavoratore autonomo esercente attività musicale – o il suo datore di lavoro/committente (che può essere anche una cooperativa di servizi) debbono comunicare i dati inerenti il lavoratore dello spettacolo e la data di esibizione all’Enpals. Dopodichè l’Enpals rilascerà al richiedente relativo certificato di agibilità, cioè l’attestazione che la serata, dal punto di vista previdenziale, si svolge in regola e che verranno versati i contributi previdenziali concernenti il lavoratore segnalato. Il certificato dovrà restare a disposizione di eventuali ispettori e controlli durante l’esibizione, oltre che a posteriori per accertamenti ulteriori. Sempre il richiedente il certificato dovrà, in seguito all’esibizione, versare dunque i contributi previdenziali annessi (pari al 33% del compenso imponibile) ed effettuare il versamento all’Enpals. In buona sostanza, questa è la procedura ordinaria. Altra importante premessa è la seguente: la procedura ora vista è da rispettarsi anche qualora il lavoratore non percepisca alcun compenso per la sua prestazione. Questo perché non viene ammesso un lavoro gratuito e privo di copertura previdenziale, per cui nel caso in cui il corrispettivo sia pari a zero, come si procederà? Semplice: l’agibilità andrà sempre richiesta come visto sopra, però andrà fittiziamente indicato un imponibile a compenso pari al minimale Enpals (pari, per il 2010, a 43,79 euro a giornata lavorativa) su cui calcolare il 33% di contribuzione visto prima.
Come già detto, non è questo l’unico modo in cui si può svolgere in regola l’evento, dal punto di vista pensionistico. Difatti, sussistono alcuni casi in cui l’agibilità può essere davvero gratuita, oppure possono presentarsi dei casi di esenzione dall’agibilità. Vediamoli uno a uno.
Agibilità a titolo gratuito. Prevista dalla circolare Enpals n. 21 del 4 giugno 2002, si ammette solamente in presenza dei seguenti requisiti (cumulati tra loro):
a) che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico;
b) che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità;
c) che ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non venga corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.
Si tenga conto che colui che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare all’Enpals, dietro la propria esclusiva responsabilità, la sussistenza di quanto appena elencato in apposita autocertificazione, inoltre anche i lavoratori dello spettacolo coinvolti devono attestare con propria autocertificazione, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come detto. Precisiamo che, però, possono essere corrisposti ai lavoratori rimborsi spese analitici (detti anche «a piè di lista»), cioè supportati da documenti giustificativi delle spese sostenute (ad es. fatture, scontrini, ricevute, ecc.), mentre non possono essere corrisposti quelli forfettari, ovvero somme prive di relativa prova documentale. Sono ammesse anche le indennità di trasferta, entro però i limiti di esenzione giornaliera che vengono ridefiniti periodicamente dall’Enpals con apposita circolare (a oggi, solo la circolare n. 6 del 16 novembre 2005 è intervenuta in merito).
Di fatto, l’organizzatore dell’evento artistico deve recarsi comunque in Enpals ove dovrà certificare, con le autodichiarazioni succitate, che l’evento coincide con quanto previsto dalla circolare Enpals e che, dunque, giustifica il rilascio da parte dell’ente di un certificato di agibilità, al quale non dovrà seguire alcun versamento contributivo e nessuna indicazione di minimali. Ciò proprio per il favore riconosciuto dal punto amministrativo a esibizioni che, per loro carattere e scopo, esulano dal lavoro artistico a scopo di lucro.
Esenzione Enpals per formazioni dilettantistiche/amatoriali e altri casi particolari. A differenza dell’agibilità a titolo gratuito, che come detto richiede sempre che l’organizzatore si rechi presso gli sportelli Enpals per fare richiesta dell’agibilità e ne documenti i presupposti, la forma di esenzione in parola permette di evitare il passaggio a sportello, subordinata com’è alla sola autocertificazione da parte dell’organizzatore dei requisiti previsti dalla circolare Enpals. Nessun versamento previdenziale di contributi sarà dovuto.
I presupposti per l’esenzione che qui ci occupa sono riassumibili così:
A) I – Svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, ecc.) a scopo «essenzialmente» (alternativamente):
1) di divertimento;
2) di tramandare tradizioni popolari e folkloristiche;
3) educativo;
4) di diffusione dell’arte e della cultura;
II – oltre a ciò, i lavoratori dello spettacolo si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfettario;
III – inoltre, la manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, né compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa; in merito, la circolare Enpals precisa che «i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi; non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso»; il riferimento a incassi da parte di pubblico pagante può identificare anche il caso dell’esibizione priva di un biglietto di ingresso ma accompagnata da vendita da parte dell’organizzatore, ad esempio, di generi di consumo (pensiamo al concerto tenuto in un pub) la cui consumazione non sia obbligatoria (dunque i locali non sono destinati direttamente alla realizzazione di spettacoli e concerti)? La circolare tratta questo caso, ovvero quello in cui l’attività artistica si ponga come «funzionale e complementare alla normale attività commerciale» dell’impresa ospitante: i proventi sono comunque assimilati all’«incasso da pubblico pagante» e, pertanto, non si potrà invocare l’esenzione in esame, inoltre si presumerà – salvo rigorosa prova contraria – che la prestazione sia resa dagli artisti dietro corrispettivo;
B) I – Nel caso di saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici; oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute, associazioni di promozione sociale (di cui alla Legge n. 338 del 14 novembre 2000), cooperative sociali (di cui alla Legge n. 381 dell’8 novembre 1991);
II – i casi appena elencati valgono purchè non si riscontri «una vera e propria attività di spettacolo»; quest’ultimo requisito appare di difficile specificazione e non è mai stato chiarito ufficialmente in alcuna circolare dell’ente, tuttavia pare evidente che allestire un saggio di arti retribuendo gli artisti e facendo pagare un biglietto agli spettatori concretizzi, di fatto, una vera attività di spettacolo; nell’incertezza è sempre consigliabile contattare la sede territoriale competente per le ispezioni Enpals, a cui descrivere i termini dell’evento e poter così inquadrarlo correttamente nella fattispecie di esenzione, evitando brutte sorprese in sede di verifica; precisiamo, comunque, che la circolare esemplifica il caso di spettacolo tenuto in locali aperti al pubblico in occasione di cerimonie private (come ad es. matrimoni, compleanni, battesimi, ecc.), per il quale non si potrà invocare l’esenzione in parola e, dunque, andrà rispettato il classico iter di agibilità e contribuzione, precisando che l’obbligo di regolarizzare l’evento spetta sempre al committente/organizzatore (nel caso concreto, sarà chi avrà assunto direttamente gli artisti: il gestore del locale o i privati che hanno organizzato l’evento, a seconda dei casi).
Da quanto appena esposto, sarà evidente che i casi di esenzione e agibilità a titolo gratuito potranno essere invocati sono in un ristretto numero di ipotesi, da documentare accuratamente per evitare contestazioni da parte dell’Enpals. In tutti gli altri casi, si dovrà rispettare l’iter di agibilità riassunto innanzi.