Anche in Italia stiamo assistendo alla rapida affermazione della rete sociale Myspace dovuta principalmente alla apertura di una versione in lingua italiana. Myspace.com e’ ad oggi di certo la piu’ importante social network in campo musicale, ovvero una rete aperta che consente ai propri iscritti di creare profili personali specifici online allo scopo di trovare e comunicare con vecchie e nuove amicizie.
Myspace.com offre un servizio che consente ai propri iscritti di creare facilmente, senza particolari procedure burocratiche ed in pochi minuti, profili personali specifici online allo scopo di comunicare con altri soggetti, riservando agli iscritti stessi la gestione delle pagine relative a tali profili sul sito Myspace.com.
L’unico requisito necessario per utilizzare i servizi offerti da Myspace.com risulta essere l’osservanza dei termini e delle condizioni previste dal contratto d’uso dei servizi MySpace, reperibile sul sito web di MySpace anche in versione italiana, aggiornata al 24 ottobre 2006. L’utente e’ infatti autorizzato a utilizzare i servizi MySpace solo nel caso in cui decida di rispettare tutte “le leggi applicabili e il contratto d’uso stesso”. Con l’utilizzo del Sito web MySpace l’utente accetta quindi le condizioni previste dal contratto, che vengono ulteriormente convalidate perfezionando l’iscrizione. Attraverso tale iscrizione e’ possibile caricare su una propria pagina web informazioni personali e brani musicali fruibili liberamente e gratuitamente in streaming da chiunque acceda come visitatore ad essa.
Tale sistema rappresenta ad oggi una pregevole occasione di visibilità e di promozione per autori, artisti o produttori fonografici, in particolare emergenti, e viene da questi utilizzata in modo molto diffuso allo scopo di costruirsi contatti utili a fare progredire il proprio progetto musicale e a mantenere un contatto diretto con i propri fan.
Per quanto ci riguarda, desideriamo ricordare come l’utilizzo dei servizi offerti da Myspace.com, in particolare per la promozione della propria attività musicale, non sia esente da accorgimenti rispetto all’operare in piena legalità . Una singolare questione, tuttavia, ci pare degna di particolare nota poiche’ ci risulta scarsamente considerata dagli iscritti di MySpace: cercheremo di capire quale sia l’autorizzazione da richiedersi per l’utilizzo di opere musicali all’interno del profilo dell’iscritto a Myspace.com.
Proviamo a fare chiarezza in proposito.
Per MySpace il termine «Utente» indica indifferentemente un «Visitatore», ovvero un utente che si limita a visualizzare il contenuto del sito web MySpace, o un «Iscritto», ovvero un utente registrato in Myspace.com, che ha quindi la possibilità di creare un proprio profilo e gestire direttamente una propria pagina web.
Secondo quanto stabilito nel contratto d’uso dei servizi MySpace, l’iscritto, che voglia per esempio promuovere la propria attività musicale, e’ tenuto a caricare solo i brani di cui e’ il proprietario o dei quali in altro modo detiene il diritto a concederne la licenza a MySpace e deve garantire che la pubblicazione di tali brani sul sito «non costituisce una violazione dei diritti contrattuali o relativi a privacy, riservatezza, proprietà intellettuale (inclusi i diritti d’autore), ne’ di qualsiasi altro diritto di altre persone».
Per esplicita previsione contrattuale, l’utente non ha dunque l’autorizzazione per pubblicare, modificare, distribuire o riprodurre in qualsiasi modo materiale protetto da diritto d’autore appartenente ad altri senza un preventivo consenso scritto del proprietario dei diritti in questione.
La posizione di MySpace.com, come fornitore di servizi, come indicato piu’ volte nel contratto d’uso di MySpace.com e’ di totale esclusione di responsabilità rispetto a quanto caricato dall’utente in tale senso. MySpace.com non reclama alcun diritto patrimoniale o morale relativo ai file audio ed alle creazioni musicali pubblicate mediante i servizi MySpace e, anche dopo la pubblicazione del contenuto mediante i servizi MySpace, pertanto, tutti i diritti di proprietà e di utilizzo dei contenuti caricati permangono in capo all’utente. L’utente, pubblicando il contenuto mediante i servizi MySpace, si limita a concedere a MySpace.com una licenza non esclusiva limitata per l’uso, la modifica, la rappresentazione pubblica, la visualizzazione pubblica, la riproduzione e la distribuzione di tale contenuto mediante i servizi MySpace.
L’utente, secondo le disposizioni delle condizioni d’uso di MySpace.com, e’ dunque l’unico responsabile del contenuto pubblicato mediante i servizi MySpace, nonche’ del materiale o delle informazioni trasmessi ad altri iscritti e dell’interazione con altri utenti. MySpace.com infatti non provvede a controllare preventivamente il contenuto pubblicato e declina ogni responsabilità in merito all’inaccuratezza o all’inesattezza del contenuto pubblicato nel sito web MySpace o mediante i servizi MySpace, causata sia da utenti dei servizi MySpace sia dalle apparecchiature o dai programmi associati o utilizzati dai servizi MySpace.
A questo punto ci si chiede in che modo l’iscritto possa ottenere il “preventivo consenso scritto” da parte dei titolari di diritto d’autore (qui ci riferiamo chiaramente solo agli autori ed agli editori, mentre non e’ oggetto di questo articolo l’autorizzazione da richiedersi eventualmente ai titolari di diritti connessi), per utilizzare un’opera musicale sul proprio profilo.
Senza velleità di completezza rispetto all’ampia casistica possibile e volendo fornire un’utile traccia da seguire, come di consueto, procediamo esaminando le ipotesi piu’ comuni:
1) l’iscritto, titolare del profilo, e’ artista interprete esecutore solista o membro di una formazione musicale che, per promuovere la propria attività , desidera caricare la registrazione delle proprie interpretazioni di opere musicali già pubblicate composte da soggetti terzi (appunto dette cover).
2) l’iscritto, titolare del profilo, e’ autore delle opere musicali che desidera caricare sul proprio profilo.
Quanto al primo caso, prima di procedere al caricamento dell’opera il nostro iscritto dovrà innanzitutto identificare gli attuali titolari dei diritti d’autore sull’opera musicale (autore e, se esistente, editore musicale). Dovrebbe questa essere un’operazione relativamente semplice (basta guardare su un CD in cui l’opera musicale e’ incisa o fare una ricerca online).
Identificato l’autore, l’iscritto dovrà verificare se l’opera musicale in questione sia ancora tutelata dal diritto d’autore oppure sia in “pubblico dominio” (ovvero se siano passati 70 anni dalla morte dell’autore dell’opera musicale o, in caso di piu’ coautori, dalla morte dell’ultimo coautore. Ricordiamo in proposito che il “pubblico dominio” ha inizio dal 1 gennaio dell’anno successivo alla ricorrenza dei 70 anni post mortem. Es: Fabrizio De Andre’, morto il 11 gennaio 1999 + 70 anni = 11 gennaio 2069. Dal 1 gennaio 2070 le opere di Fabrizio De Andre’ sono in pubblico dominio). Tale operazione non sempre e’ agevole, ma una semplice ricerca online spesso puo’ fornire informazioni anche esaustive: nel dubbio e’ comunque possibile rivolgersi direttamente all’editore musicale oppure alla Sezione Musica della S.I.A.E..
Qualora l’opera fosse di pubblico dominio, chiaramente, il nostro iscritto sarà esentato dal richiedere una qualche licenza; viceversa egli sarà tenuto a richiedere formalmente un’autorizzazione per l’uso dell’opera musicale all’avente diritto: ovvero all’autore, o piu’ probabilmente, all’editore musicale che abbia ad oggi la titolarità sul brano.
Come spesso avviene, tuttavia, autori ed editori affidano ad una società di gestione collettiva (italiana o straniera) il rilascio di autorizzazioni (licenze) per l’utilizzo delle loro opere musicali. È quindi piu’ probabile che il nostro iscritto dovrà contattare direttamente la S.I.A.E. per sapere innanzitutto se tale opera appartiene al repertorio da essa amministrato e, in tale caso, per ottenere l’opportuna licenza di utilizzo dell’opera musicale da mettersi a disposizione su MySpace.com.
È assai probabile che in tale caso la S.I.A.E. offra al nostro iscritto la sottoscrizione di una licenza APAE (Autorizzazione per l’utilizzazione di opere musicali amministrate dalla S.I.A.E. su siti web di autopromozione di autori, artisti ed editori musicali), la piu’ adatta per tale scopo, del costo (minimo) di euro 60 l’anno. Con tale licenza (le cui informazioni sono disponibili sul sito della S.I.A.E.) l’iscritto potrà caricare sul proprio profilo Myspace tutti i brani cover da esso eseguiti in qualità di artista purche’ appartenenti al vastissimo repertorio amministrato dalla S.I.A.E..
Laddove il nostro iscritto, per negligenza o per scelta, omettesse tale atto dovuto, si esporrebbe alle normali conseguenze previste dal contratto d’uso di MySpace (chiusura immediata del profilo ed eventuale iniziativa giudiziaria da parte di Myspace per violazione delle norme contrattuali) oltre ad una possibile iniziativa legale da parte degli aventi diritto (autore/editore musicale) e della Società di gestione collettiva, se mandataria degli aventi diritto.
Il fatto che sia assai comune trovare su Myspace brani cover senza alcuna evidente autorizzazione, non implica che vi sia un tacito consenso in tale proposito da parte di Myspace o dei titolari dei diritti, ma e’ probabilmente conseguenza dalla impossibilità di monitorare costantemente gli oltre 200 milioni di profili attualmente esistenti.
Bene farebbe quindi l’artista iscritto a caricare sul proprio profilo Myspace solo i brani cover di cui avesse ottenuto preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti dell’autore onde evitare di vedere cancellato tutto il lavoro di contatti fatto attraverso il proprio profilo ed esporsi ad altre possibili spiacevoli conseguenze.
Veniamo ora al secondo e piu’ interessante caso in cui l’iscritto, titolare del profilo MySpace.com, sia autore delle opere musicali che desidera caricare sul proprio profilo. Se l’autore non abbia precedentemente affidato alla S.I.A.E. la gestione dei propri “diritti digitali” (abbiamo già parlato di questa possibilità per gli iscritti alla S.I.A.E. nell’articolo del Problematiche sottese all’impiego di licenze Creative Commons da parte di autori associati e mandanti non associati alla S.I.A.E. e quesiti, pubblicato su questo sito in data 13/11/2007) o non sia iscritto alla S.I.A.E. non dovrà in tale caso richiedere alcuna autorizzazione ad alcuno, essendo egli a tutti gli effetti l’unico titolare dei diritti sull’opera musicale da caricare ed avendo scelto di gestire individualmente l’amministrazione delle proprie composizioni.
Chiaramente qualora egli avesse già ceduto ad un editore musicale i diritti patrimoniali su tale opera, dovrà richiedere all’editore musicale preventivo consenso, in quanto il titolare dei diritti sull’opera sarà , per effetto del contratto di edizione musicale sottoscritto, l’editore musicale stesso.
Qualora invece il nostro titolare del profilo Myspace fosse iscritto alla S.I.A.E. ed abbia affidato ad essa la gestione dei diritti digitali, non potrà gestire individualmente tale utilizzazione, anche se priva di alcun riscontro economico diretto o indiretto, ma dovrà richiedere alla S.I.A.E. stessa un’autorizzazione per tale uso. Questo, lo ricordiamo, perche’ il regolamento della S.I.A.E. esclude espressamente la possibilità per l’iscritto di percepire direttamente in tutto o in parte i compensi previsti dalla S.I.A.E. in corrispettivo delle utilizzazioni consentite, ovvero di rinunziarvi o di ridurne l’ammontare ovvero di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito (art. 46 reg. gen. S.I.A.E.).
Anche in questo caso, la licenza piu’ adatta sarebbe la APAE, perche’ le opere musicali da mettere a disposizione sono dell’autore stesso.
Constatiamo come nella realtà , non sia prassi fare tale richiesta alla S.I.A.E., e che la S.I.A.E. stessa abbia una generica tolleranza verso i propri autori che vogliono fare autopromozione alla propria attività : questo probabilmente sia per questioni di praticità (si tratterebbe di migliaia di licenze APAE, che genererebbero una grande mole di lavoro d’ufficio a fronte di pochissimi euro da corrispondere probabilmente agli stessi soggetti che li hanno versati), sia per questioni di “popolarità “. Nei nostri precedenti articoli, abbiamo già avuto modo di discutere di come la gestione collettiva sia inadeguata ad amministrare i diritti patrimoniali d’autore per quanto concerne utilizzazioni gratuite, anche eventualmente attraverso semplici concessioni in forma cartacea da parte dei titolari, e di come gli enti di gestione collettiva non abbiano alcun interesse a comminare ai propri iscritti sanzioni in violazione di norme regolamentari o statutarie di bassissimo impatto economico.
In tale caso, la S.I.A.E. attualmente ha scelto di risolvere la questione chiudendo un occhio, almeno nei confronti dei propri iscritti che promuovano la propria attività con semplici streaming delle proprie composizioni.
Attenzione pero’: la S.I.A.E. sarà costretta ad attivarsi se le verrà segnalato da un proprio iscritto che su un profilo MySpace e’ stato caricata una sua opera musicale senza autorizzazione alcuna!