Più volte affrontato in questa rubrica, il tema della pensione Enpals sembra non esaurirsi mai, per la sua vastità e complessità. Nonché per la sua importanza, vista la sua funzione di copertura sociale e assistenza dei lavoratori ormai non più capaci di prestare il loro lavoro nel migliore dei modi. L’Enpals è, infatti, una cassa di previdenza cd. “IVS”, cioè “Invalidità, Vecchiaia, Superstiti”: significa che la copertura offerta dall’ente con la contribuzione di base è diretta ad assicurare i lavoratori circa: 1) invalidità che rendano impossibile o arduo il loro lavoro; 2) il raggiungimento di un’età fissata dalla legge e che pertanto siano logorati, ormai non più nello stato ideale per continuare a lavorare; 3) infine la tutela dei parenti superstiti del lavoratore defunto che, avendo perso il familiare che portava reddito, si ritrovino a dover supplire alla sua mancanza. Come vedremo, l’Enpals in realtà copre anche la cd. pensione di anzianità, spesso confusa con la cd. pensione di vecchiaia, considerate espressioni sinonime, mischiandone gli elementi. Non è così e nel presente intervento vogliamo chiarire questa importante distinzione, proprio perché le due tipologie hanno presupposti diversi e meccanismi diversi, di calcolo e di erogazione. Perciò il lavoratore che si trovasse a non aver maturato ancora la prima potrebbe possedere, invece, i requisiti della seconda, o viceversa.
Altra precisazione importante riguarda i lavoratori della musica che siano iscritti con più posizioni previdenziali Enpals, quanto a categorie di lavoro. Ad esempio, il medesimo lavoratore potrebbe contemporaneamente risultare iscritto in Enpals come orchestrale, come lavoratore autonomo esercente attività musicale, come compositore, ecc. Ebbene, a tutte queste qualifiche corrisponde uno e un solo numero di posizione Enpals, il che comporta che la posizione assicurativa che si viene a creare in capo al lavoratore è la medesima, sommando tutti contributi versati nelle diverse qualifiche allo stesso soggetto Enpals.
La forma conosciuta dai più è sicuramente la pensione mensile di vecchiaia, quella che richiede affinché si abbia diritto ad esigerla (dopo il 31 dicembre 1995, data del passaggio dal precedente sistema retributivo al nuovo sistema contributivo):
– cessazione dell’attività lavorativa;
– almeno 2.400 giornate di contribuzione previdenziale Enpals (il totale fa riferimento al cd. gruppo A Enpals, ovvero i lavoratori a tempo determinato che prestano attività connesse alla produzione o realizzazione di spettacoli; gli altri due gruppi, B e C, concernono lavoratori a tempo determinato che svolgono attività diverse e i lavoratori a tempo indeterminato, che hanno soglie minime pari rispettivamente a 5.200 e 6.240 giornate di contributi) – tutto ciò per chi è iscritto all’Enpals prima del 1996, per gli altri sono sufficienti 600 giornate di contributi (cioè 5 annualità); è solo indicativo che li si consegua con una media di 120 giornate versate all’anno, difatti si possono raggiungere le giornate con una contribuzione discontinua, versando meno di 120 giornate in un anno: ciò che conta è il raggiungimento del totale prescritto;
– un minimo di 20 anni di assicurazione (prima del 1993 era di 15 anni e tale requisito continua a valere nei confronti di chi ha maturato i requisiti entro tale data) per chi si è iscritto in Enpals prima del 1996; per chi si è iscritto dal 1996 il minimo è 5 anni di contribuzione;
– un’età anagrafica – come in tutte le attuali casse di previdenza – di almeno 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, salvo per determinate categorie Enpals per le quali la soglia si abbassa se iscritti all’Enpals dopo il 1996 (di fatto è una pensione anticipata di vecchiaia), come:
a) i Disc-Jockey, i direttori d’orchestra e sostituti: 63 anni per gli uomini, 58 per le donne;
b) gli artisti lirici, i professori d’orchestra, gli orchestrali, i coristi, i concertisti, i cantanti di musica leggera: 60 anni per gli uomini, 55 per le donne.
Precisiamo che una “giornata di lavoro” per la contribuzione Enpals consiste nel calcolo del 33% su un ammontare non inferiore al minimale di retribuzione, fissato dagli accordi collettivi ma vincolante anche per i non aderenti alla contrattazione collettiva. Tale valore viene rivalutato di anno in anno e per il 2009 è pari a 43,49 euro di retribuzione giornaliera. L’unico caso in cui tale valore è ridotto risulta essere quello del rapporto di lavoro part-time (disciplinato dal D.Lgs. del 25 febbraio 2000, n. 61 e poi dalla legge Biagi, cioè il D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276), ove vige un minimale di retribuzione orario, pari (per il 2009) a 5,44 euro per prestazioni tenute in 5 giorni lavorativi.
Dal 1996 è stata introdotta una importante riforma del sistema pensionistico, per cui si è passati da un sistema pensionistico retributivo a uno contributivo, per motivi soprattutto di bilancio. Con l’entrata in vigore del metodo contributivo dal 1996, per i lavoratori con anzianità contributiva successiva al ’95, il calcolo della pensione si basa sui contributi versati durante l’attività lavorativa.
In particolare, a differenza di quanto visto prima, i lavoratori non assicurati in Enpals prima del 1996, fino al 31/12/2007 maturano il diritto a pensione con 57 anni di età e contributi versati per 5 anni (il che vuol dire, tradotto in contributi Enpals, il versamento di almeno 600 giornate di lavoro per il Gruppo A), mentre dal 2008 sono necessari i requisiti visti sopra.
Il metodo retributivo, invece, si applica a chi può far valere un’anzianità assicurativa, precedente al 1996, per un periodo non inferiore a 18 anni di versamenti. In questo caso il calcolo si effettua sulle retribuzioni percepite durante la propria attività lavorativa, sfruttando come base un ammontare determinato delle migliori retribuzioni giornaliere.
Esiste anche un metodo misto contributivo-retributivo, che si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1996, i quali possono optare per il sistema contributivo qualora maturino 15 anni di versamenti assicurativi Enpals, di cui almeno 5 anni con sistema contributivo.
Diversa è invece la pensione mensile di anzianità, esigibile dal lavoratore al verificarsi di:
– cessazione dell’attività lavorativa;
– un minimo di 40 anni di contribuzione;
oppure nel caso di:
– cessazione dell’attività lavorativa;
– un minimo di 35 anni di contribuzione;
– (dal 1° luglio 2009) raggiungimento della cd. quota – data dalla somma tra età anagrafica e anni di contribuzione – in tre fasce alternative:
a) dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010: quota 95 (almeno 59 anni di età);
b) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012: quota 96 (almeno 60 anni di età);
c) dal 1° gennaio 2013: quota 97 (almeno 61 anni di età).
Come si intuisce, chi non ha raggiunto l’età necessaria e i requisiti per richiedere la pensione di vecchiaia potrebbe domandare quella di anzianità. Ad es., si ponga il caso dello strumentista di musica leggera che comincia a versare contributi in Enpals a vent’anni: dopo 35 anni di contribuzione, a 55 anni di età, non ha ancora maturato il requisito di vecchiaia (cioè i 60 anni – in quanto orchestrale, sebbene di musica leggera) però possiede già quello di anzianità.
Sono cumulabili le due erogazioni pensionistiche appena viste, cioè chi ha ottenuto una delle due può – alla maturazione dei requisiti – richiedere anche l’altra? Ovviamente no, la domanda di una preclude l’altra. I criteri di calcolo della pensione erogata, sia d’anzianità che di vecchiaia, sono i medesimi.
Il minimale di pensione erogato al lavoratore pensionato Enpals è pari – per il 2009 – a 458,20 euro mensili.
Per ottenere le anzidette forme di pensione è sufficiente che il lavoratore in possesso dei requisiti presenti domanda di erogazione presso l’Enpals, sia in proprio all’ente che avvalendosi dell’intermediazione e assistenza un patronato, il quale potrà aiutare nella formulazione e nella documentazione da allegare, comprensiva di:
– autocertificazione dello stato di famiglia;
– dichiarazione di cessazione dell’attività lavorativa;
– dichiarazione sul diritto alle detrazioni d’imposta;
– ultima dichiarazione dei redditi;
– modalità di pagamento;
– dichiarazione del datore di lavoro relativa all’attività degli ultimi due anni.
I contributi versati a favore della posizione previdenziale del lavoratore durante la sua intera vista professionale vengono sommati per comporre il cd. montante individuale, il quale viene moltiplicato per il cd. coefficiente di trasformazione (fornito dalla legge, a seconda dell’età dell’assicurato). Il risultato è l’ammontare mensile erogato dall’Enpals erogato a titolo di pensione, a favore del richiedente.
Ci limitiamo a segnalare che il raggiungimento dei contributi e anzianità necessarie diviene più facile sfruttando meccanismi come la contribuzione anche di giornate di prova, di sopralluogo, ecc. Difatti, come abbiamo mostrato in precedenti interventi, lavoratori autonomi esercenti attività musicale e cooperative di servizi possono agilmente dichiarare la contribuzione Enpals per tali attività.