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Via libera del Senato alla conversione in legge del Decreto 64/2010 che fa nascere il “Nuovo IMAIE”: un breve esame delle novità in attesa della discussione alla Camera dei Deputati (di Chiara Lonetti e Andrea Marco Ricci)

24 Maggio 2022
in Articoli, Music Business
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Il 16 Giugno u.s. il Senato ha approvato (142 voti favorevoli 109 contrari e 3 astenuti) il Decreto Legge n. 64/2010, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali, ovvero l’atto normativo che, all’articolo 7, prevede la nascita del Nuovo IMAIE.

In attesa della discussione alla Camera, programmata per questa settimana (si ricorda che il Decreto deve essere convertito in legge entro il 29 giugno p.v., pena la perdita di efficacia ab origine del provvedimento), cercheremo con questo articolo di analizzare i potenziali risvolti che il testo di legge emendato avrà sull’identità del Nuovo IMAIE, così come già fatto nel nostro precedente articolo.

L’articolo del Decreto di maggiore interesse in questa sede risulta essere l’art. 7. Il vaglio dell’Assemblea del Senato ha portato a delle modificazioni del testo originario che di seguito si riportano in grassetto insieme al resto della disposizione che si vuole esaminare (tra parentesi il numero dell’emendamento che ha modificato il testo del Decreto), frutto anche di alcuni emendamenti proposti in aula:

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell’Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti (em. 7.23), il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo (em. 7.24 – testo 2). Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell’articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l’intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l’assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento all’IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione all’IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 (em. 7.11).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell’economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio.

2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n.93. Il nuovo IMAIE determina l’ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell’articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n.633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l’eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l’articolo 2112 del codice civile.

3. Gli adempimenti di cui all’articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell’elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso.

3-bis. I dati idonei ad attestare l’identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera.

La prima rilevante modifica riguarda l’inclusione, nell’assistenza agli artisti in fase costitutiva, delle associazioni di artisti interpreti esecutori in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti professionisti. L’emendamento è stato proposto dal Senatore Vita del Partito Democratico e dal Senatore Asciutti del Popolo delle Libertà (7.6 e 7.23).
Sulla base di quanto previsto in questa parte della norma, la costituzione del nuovo ente, che conserva la precedente natura di associazione di diritto privato, coinvolgerà tre tipologie di soggetti:
1. gli artisti;
2. assistiti dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali (l’attuale scenario sindacale ci porta ad individuarle in SLC CGIL e SAI SLC CGIL, FISTEL CISL e FAI FISTEL CISL, UILCOM UIL e Coordinamento attori UILCOM UIL);
3. assistiti da associazioni in grado di rappresentare almeno 200 artisti professionisti.

Non ci è chiaro ad oggi come effettivamente avrà luogo la scrittura dello Statuto del Nuovo IMAIE, se vi sarà una sorta di assemblea costituente oppure un comitato consultivo a supporto di un soggetto delegato dal Governo. Tuttavia, il dato sopra descritto ci pare importante: l’inserimento di associazioni dotate di una sufficiente rappresentatività tra i soggetti che assistono gli artisti in fase, diciamo, “costituente”.
Chi sono questi soggetti? Molto probabilmente tutte le associazioni riconosciute e non, anche di estrazione sindacale, che siano in grado di ampliare la base dell’assemblea costituente di un Istituto così importante.
Molto probabilmente si potrebbe trattare di soggetti che nel corso degli anni hanno iniziato a svolgere per i propri associati servizi di vario genere e che hanno il potenziale di contribuire professionalmente nel dialogo costitutivo del nuovo ente. Non è detto che debbano essere per forza associazioni sindacali: il termine “in grado di rappresentare” non è necessariamente da intendersi in senso tecnico: non vi è peraltro un preciso richiamo agli statuti di queste associazioni, ma solo rispetto alla loro capacità di essere in grado di portare la voce di almeno 200 artisti professionisti.
Questa precauzione di democraticità sposta il punto principale della questione sulla rappresentanza effettiva e verificabile che queste associazioni hanno, sugli scopi statutari e sull’operato concreto e, se da un lato allarga il più possibile la base costituente (il che a ben vedere è un bene considerata la scarsa sindacalizzazione del settore musicale), dall’altro potrebbe creare un serio ingolfamento dei lavori costituenti, perché permetterebbe a qualunque associazione (e in Italia se ne conta un vero arcipelago) di dire la propria. Certo, la norma tratta di associazioni “in grado di rappresentare artisti professionisti”, ma il termine, in concreto, non aiuta a individuarne il confine (con quale criterio è possibile individuare un professionista nella musica?).
La “costituente” vista con gli occhi del legislatore pare non voler escludere nessuno, e in linea con l’ampio riconoscimento dell’interesse pubblico alla questione, la vigilanza sulle fasi fisiologiche dell’ente sarà di natura pubblica.

La seconda parte del primo comma dell’articolo 7 contiene due novità rispetto al precedente testo: una riguarda le organizzazioni sindacali, l’altra la previsione di sanzioni per gli inadempimenti dei soggetti coinvolti.
Tre profili di interesse da evidenziare e alcune osservazioni da esprimere rispetto al testo riportato. Gli aspetti rilevanti riguardano l’organizzazione, il controllo e le sanzioni.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali svolgeranno una funzione consultiva – da notare come la norma si riferisca a tutte le organizzazioni sindacali del settore e non più solo alle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie dei contratti collettivi nazionali -.
L’inserimento di questi soggetti in funzione consultiva, sia pure con lievi divergenze letterali, era stato avanzato negli emendamenti 7.7, 7.8, 7.24 rispettivamente proposti dal Sen. Vita (PD), Sen. Pittoni e Cagnin (Lega Nord), Sen. Asciutti (PDL). È stato invece respinto l’emendamento 7.7/1 proposto in assemblea dai Sen. Giambrone, Belisario Bugnano (IDV) che proponeva l’aggiunta al 7.7 nel testo corretto, dopo le parole “un ruolo consultivo”, delle seguenti: «assicurando efficaci e frequenti procedure di informazione e consultazione delle stesse organizzazioni sindacali, in aggiunta a quelle previste dalla contrattazione collettiva, in merito alle attività gestionali dell’Istituto».

Attualmente la direzione seguita dal legislatore, e auspicata da più parti, è indubbiamente quella di non includere le organizzazioni sindacali nelle questioni gestionali e amministrative del Nuovo IMAIE. D’altronde i sindacati hanno il compito di assistenza e rappresentanza dei lavoratori per la tutela dei loro diritti, non anche quello di gestione degli stessi. Si tratta di competenze e ambiti di attività che appartengono a sfere differenti e che devono rimanere distinte, rischiando altrimenti una pregiudizievole sovrapposizione di ruoli in capo ai medesimi soggetti.
Tale indirizzo è coerente e conferma quanto richiesto dai rappresentanti degli artisti che hanno partecipato alla Tavola Rotonda sul Nuovo IMAIE organizzata da Note Legali il 17 maggio u.s. nel corso del Music Italy Show, del quale è possibile trovare gli atti nel numero di luglio di Musica & Dischi.

Le sanzioni, finalmente, fanno il loro primo ingresso nel panorama normativo.
Un decreto interministeriale dovrà infatti definire le sanzioni da applicare in caso di:
1) mancato versamento all’IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93.
2) mancata trasmissione all’IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93
Non appare chiaro se il comma 3bis, che prevede un termine per la trasmissione dei dati per l’identificazione degli aventi diritto, stabilito in trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera, costituisca anche il momento oltre il quale scatterebbe la sanzione per l’inadempimento. L’interpretazione più corretta dovrebbe partire da una lettura congiunta del comma 1 e del 3bis e condurre all’emanazione di un provvedimento interministeriale che renda essenziale il termine per l’adempimento, ancor meglio se fosse proprio il presente decreto a prevederlo. Il testo attuale inoltre non individua ancora i soggetti in capo ai quali si concentra l’obbligo di comunicazione dei dati.

Gli emendamenti che erano stati proposti in sede di Commissione avanzati dai Sen. Pittoni e Cagnin (Lega Nord), 7.21, dai Sen. Marcucci, Vita, Ceruti, Franco, Garavaglia, Procacci, Rusconi, Serafini e Ghedini (PD), 7.22, e dal Sen. Asciutti (Pdl), 7.25, convergevano nel proporre un meccanismo che sanzionasse i produttori in caso di incompleta, tardiva o errata trasmissione dei dati idonei ad attestare l’identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto. Il termine previsto per tale adempimento era di trenta giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera, si proponeva una “sanzione da concordare tra le parti”. Le perplessità già espresse in altra sede da chi scrive su una sanzione da concordare tra le parti non trovano oggi più fondamento, la modifica non ha avuto infatti l’approvazione dell’assemblea del Senato.

L’inserimento di sanzioni specifiche e non contrattabili è certamente raccomandabile, anche se, come emerso (si vedano ancora gli atti della Tavola Rotonda), le sanzioni non possono rappresentare l’unico deterrente efficace a fare funzionare il sistema della raccolta e del pagamento dei diritti degli artisti, ma è preferibile che siano accompagnate da accordi con gli operatori (produttori fonografici, SCF, SIAE) e da incentivi che creino circoli virtuosi (sconto sui compensi in ragione di una fornitura di dati completa e corretta, almeno in fase di avvio, accordi con strutture specializzate esterne per l’elaborazione dei dati in forma analitica).
Lascia qualche dubbio il termine di 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell’opera (sarebbe stato più appropriato usare il termine “fonogramma o videogramma”) previsto per la fornitura dei dati idonei ad individuare gli artisti, non tanto per la sua ragione (quella di accelerare il lavoro di individuazione degli aventi diritto), quanto per la sua praticità.
Se da un lato è possibile ipotizzare che il produttore fonografico fornisca a IMAIE i dati degli artisti entro 30 giorni dalla pubblicazione del supporto fonografico (30 giorni dalla richiesta dei “bollini” SIAE?), da un lato ci chiediamo come questo sia possibile quando le utilizzazioni avvengono a mezzo radio o televisione.
Tra le cose non previste nel testo analizzato, certamente si ritiene che anche i ritardi nei pagamenti da parte dei produttori possano ingolfare il meccanismo di funzionamento di un Istituto come l’IMAIE, avente la finalità di ripartire e far circolare nelle direzioni legittime i compensi frutto dell’attività lavorativa degli aventi diritto.

Per quanto riguarda la previsione di un ipotetico riordino con decreto interministeriale dell’intera materia del diritto connesso, si ribadisce un’osservazione già compiuta in altra sede relativa alla natura del provvedimento scelto per tale riordino, la formulazione letterale appare infatti poco chiara. Da un lato il legislatore pare riservare all’esecutivo la possibilità di intervenire in riforma della legge che fonda il diritto connesso, dall’altro sembra semplicemente riferirsi ad un regolamento operativo nell’ambito di una riorganizzazione funzionale all’attuazione del diritto stesso. Riforma della materia e attuazione della medesima si collocano su piani distinti. È compito del legislatore intervenire sulla materia e non del Governo che semmai, come attualmente previsto, potrà decretare la tipologia delle sanzioni. In ogni caso si delimita la perplessità alla formulazione letterale, posto che una simile previsione avrebbe problemi di compatibilità con la normativa comunitaria e internazionale.

Quanto agli altri emendamenti proposti in sede di esame del Decreto, sia in sede di Commissione, che in Assemblea, sono stati tutti respinti o ritirati, come è possibile vedere dagli atti dei lavori del Senato.

Tags: diritti connessiimaieliberalizzazionenuovo imaie
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