Tutti, o quasi, ben sanno che l’attività di musica dal vivo è soggetta, per legge, all’obbligo di regolarizzazione degli spetti previdenziali mediante Enpals. Ebbene, sorge spontaneo chiedersi quanti sappiano quali sono le categorie di lavoratori che sono obbligate – si badi bene, è un imperativo di legge – al trattamento previdenziale fornito dall’Enpals. Per inciso, sottolineiamo che se un’attività lavorativa non rientra tra quelle soggette ad Enpals, sarà soggetta allora ad altra Cassa di previdenza e non è priva di alcuna disciplina pensionistica, come pensano molti. Per esempio, l’attività di docente musicale non è ricompresa tra quelle elencate nel D. L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, che elenca le attività soggette ad Enpals, ricadendo tra quelle soggette – se tenute per strutture o enti privati – al trattamento previdenziale INPS – Gestione separata. Questa voce di attività, comunque, è in discussione alle Camere in vista della riforma legislativa dello spettacolo, in quanto si ritiene necessario includere entro la previdenza dello spettacolo questo genere di comune e diffusa fonte di lavoro, evitando di frammentare i contributi previdenziali inutilmente in due Casse non comunicanti.
Anzitutto, chiariamo che l’Enpals è l’ente previdenziale dello spettacolo, alla cui nascita nel 1947 furono ascritte le attività previdenziali dei lavoratori dello spettacolo. Tuttavia il legislatore non ha fornito una definizione generale di «spettacolo» ed ha preferito adottare un criterio diverso: elencare normativamente le categorie di soggetti la cui attività è soggetta a Enpals. Non c’è necessità di alcun riconoscimento professionale, è sufficiente svolgere di fatto tali attività (se pur a livello amatoriale) per rientrare nella casistica.
Con circolare Enpals del 30 marzo 2006, n. 7, l’Enpals recepisce l’adeguamento delle categorie di lavoratori al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 marzo 2005, con effetto a decorrere dal 22 aprile 2005. Questo intervento legislativo ha introdotto delle novità, includendo espressamente nella disciplina previdenziale dello spettacolo alcune figure che erano state oggetto di accese controversie giudiziarie, oppure che erano assenti nel ’47 in quanto ancora di là da venire.
A titolo informativo, riportiamo l’elenco delle categorie aggiornato:
1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;
2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;
3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;
4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi o di audiovisivi;
5) direttori della fotografia e light designer;
6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;
7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;
8) compositori, direttori d’orchestra, sostituti direttori d’orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d’orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;
9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;
10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;
11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e di fotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d’armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;
12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;
13) arredatori, architetti;
14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;
15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzieri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);
16) operatori di cabina di sale cinematografiche;
17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;
18) artieri ippici;
19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;
20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;
22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;
24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;
25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
Illustrato ciò, la circolare si concentra sull’analisi di alcune categorie la cui semplice dizione di legge lascia diverse ambiguità interpretative, per cui l’ente ha ritenuto necessario fornire alcune specificazioni. Vediamo quelle di maggior interesse ai fini della nostra rubrica.
In primis, l’Enpals procede a chiarire alcuni termini che ricorrono spesso, come ad es. il termine «audiovisivo», da intendersi come riferito al cinema, alla radio, alla televisione e ad altri analoghi strumenti di comunicazione (supporti fonografici, video cassette, video dischi, dischi laser, etc.), quindi a qualsiasi mezzo di comunicazione audiovisiva.
Di seguito si enuncia che l’obbligo assicurativo si configura anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dello spettacolo svolga la sua prestazione nell’ambito di trasmissioni o manifestazioni cui partecipa – a fronte di un compenso – in qualità di ospite (ma anche di semplice figurante).
Molto importante anche l’osservazione successiva, per cui tutti gli impiegati, operai, tecnici dipendenti da imprese del settore come citati nella circolare e nel decreto vanno intesi come riferiti a tutti i lavoratori subordinati, fatta eccezione per le qualifiche dirigenziali, delle imprese in questione.
Si sottolinea, inoltre, che anche per i lavoratori iscritti alle Casse preposte alla tutela previdenziale e assistenziale dei liberi professionisti (ad es. architetti, avvocati, ingegneri, ecc.) è obbligatorio il versamento della contribuzione all’Enpals nell’ipotesi in cui prestino attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo. Ciò, come evidente, a causa della diversa natura della prestazione resa, che prescinde dalla qualifica professionale del soggetto in altri ambiti. Perciò anche l’architetto che suona durante una serata è soggetto a Enpals, visto che in tale contesto agisce come musicista e non certo come architetto. Proprio l’Enpals ricorda che al fine di evitare una doppia imposizione contributiva sul medesimo reddito, sono gli stessi statuti delle Casse previdenziali professionali in questione a prevedere forme di esonero/esclusione dall’iscrizione alla Cassa professionale, nella logica ipotesi in cui i professionisti – per l’esercizio di altra e diversa attività, come è quella di spettacolo – siano tenuti ad iscriversi ad una diversa forma di previdenza obbligatoria. Al momento della pensione, sarai poi cura del lavoratore chiedere – se possibile – alla Cassa cui domanda la liquidazione della pensione la integrazione, il cumulo o la totalizzazione di quanto versato in altri enti come l’Enpals.
Se ci avviciniamo nel dettaglio alle categorie vagliate con attenzione dall’Enpals, subito si nota l’importanza del «compositore», da intendersi come l’autore della musica di opere sinfoniche/teatrali/cinematografiche/audiovisive. A tale categoria sono riconducibili anche «le figure professionali dell’arrangiatore e dello strumentatore». Ciò vale a dire che se un compositore viene incaricato da un committente/datore di lavoro della composizione di un’opera musicale, ebbene gli saranno dovuti i contributi previdenziali relativi alle giornate di lavoro impiegate. Idem per gli arrangiatori, cioè per chi concretizza nello specifico la forma interpretativa di un’opera musicale. Nel silenzio della circolare, sembra potersi includere in questa categoria anche chi si occupa della sola redazione del testo letterario abbinato alla musica composta.
Figura analoga alla predetta ma diversa, è quella del «maestro collaboratore», ovverosia «un artista che, per la sua competenza, consistente nella conoscenza delle tecniche esecutive del repertorio operistico, svolge il ruolo di preparatore, coadiuvando il direttore d’orchestra». Per meglio intendersi, l’Enpals cita alcune funzioni a esso riconducibili, come quella di maestro collaboratore di sala, maestro collaboratore al coro, maestro collaboratore al ballo, maestro collaboratore di palcoscenico, maestro alle luci, maestro suggeritore.
Suona invece un po’ oscura la figura del «consulente assistente musicale», descritto come l’operatore che svolge «attività di assistenza e consulenza finalizzata alla realizzazione di un prodotto musicale nell’ambito di fonogrammi, di opere cinematografiche, teatrali o audiovisive, anche attraverso la ricerca e la scelta del brano in relazione all’uso». In tale definizione possiamo certamente ritrovare alcune note figure del settore, come quella del produttore artistico o del produttore esecutivo in studio di registrazione, cioè coloro che sovraintendono e curano la scelta delle opera musicali, la loro resa artistica e la eventuale fissazione su fonogramma.
Si badi che se la medesima attività non è diretta alla realizzazione del prodotto musicale, allora non rientra nella figura in parola e dunque non sono dovuti i contributi Enpals (a meno che, ovviamente, non ricada entro un’altra figura soggetta a contribuzione Enpals).
La circolare cita, ad esempio, l’esperto musicale che viene chiamato a rendere un parere su un prodotto musicale preesistente, alla cui realizzazione egli non ha in alcun modo contribuito.
Si precisa, infine, che nella lirica il consulente assistente musicale può coadiuvare il direttore della fotografia e il regista al fine di assicurare l’ottimale esecuzione ed interpretazione dell’opera, indicando ad esempio, nel rispetto del libretto e della partitura, l’artista e i particolari da inquadrare o illuminare nella rappresentazione.
Scorrendo le categorie, non si sottovaluti quanto compare al n. 10 dell’elenco, ovvero «amministratori di formazioni artistiche»: si deve intendere come soggetto ad Enpals colui che svolge attività di management, impresariato e attività simili svolte a favore di artisti. Pare di doversi includere, in tale definizione, anche chi si limita all’attività di booking, ovvero all’organizzazione delle attività dal vivo dell’artista, tuttavia la circolare nulla dice al riguardo, lasciando aperte le interpretazioni in merito.
Fondamentale è stata l’introduzione del «lavoratore esercente attività musicale», innovazione che consente ai musicisti – non è applicabile ai tecnici, dunque – di adempiere agli oneri previdenziali in proprio. Per i dettagli circa tale figura rimandiamo ai nostri articoli pubblicati in precedenza sul tema.
Dal quadro appena delineato, risulta che la produzione di un fonogramma in studio di registrazione coinvolge una serie di figure tutte soggette ad Enpals, sia per quanto riguarda i contributi artistici che per quelli tecnici (per questi, si confrontino i soggetti precedentemente visti al n. 11 dell’elenco) nonché organizzativi. Ricordiamo, come da noi già esposto in questa rubrica in precedenza, che tutti i musicisti che rendono la loro prestazione in sala di registrazione sono assoggettati all’onere previdenziale Enpals.
Un’ultima annotazione: ricordiamo che l’adempimento della richiesta di agibilità preventiva è obbligatorio solo per le figure di lavoratori indicati ai nn. 1-14 sopra indicati, oltre che per il lavoratore autonomo esercente attività musicale (n. 25) (salvo il caso di prestazioni come artisti in sala di incisione, per le quali non è obbligatoria). Per tutte le altre figure previste dalla legge, l’agibilità è solo facoltativa, fermo restando il necessario versamento di quanto dovuto a titolo di contribuzione previdenziale di spettacolo.